Legge regionale del 1986 numero 13 art. 4


PROMISCUITA'
1. Qualora l'uso civico a favore degli abitanti di un Comune, frazione o associazione venga esercitato, in promiscuità o meno, su terreni di esclusiva proprietà di altro Comune o frazione o associazione, non si fa luogo a divisione, ma i terreni vengono affrancati dall'altrui uso civico attraverso il pagamento, secondo le modalità previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 di un capitale di affrancazione determinato in ragione dell'entità e attualità d'esercizio del diritto.
2. Parimenti di regola non si dà luogo a divisione in ogni ipotesi di promiscuità qualora la divisione venga ad interrompere la continuità dei terreni o pregiudichi, a giudizio del Presidente della giunta regionale o dell'Assessore competente per materia se delegato, la miglior utilizzazione dei terreni oggetto della promiscuità.
3. Qualora venga conservata la promiscuità, anche per ragioni diverse dai bisogni dell'economia locale in caso di successi a alienazione dei terreni vengono determinate, con lo stesso provvedimento autorizzativo di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 52, le quote del corrispettivo della vendita spettanti ad ogni Comune frazione e associazione.

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