Legge regionale del 1986 numero 13 art. 7


TERRENI UTILIZZABILI PER LA COLTURA AGRARIA
1. Non si procede alla ripartizione di cui all'art. 13 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dei terreni indicati alla lettera b) dell'art. 11 della stessa Legge.
2. Dei terreni comunali medesimi il Comune potrà liberamente disporre e parimenti potranno disporre sentito il consiglio comunale le frazioni e le associazioni per i rispettivi beni, purché nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale senza che occorra una specifica autorizzazione regionale, salva l'adozione di decreto, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 52, avente valore di atto di ricognizione.
3. Il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore competente per materia, se delegato, su richiesta del Comune e sentito previamente il consiglio comunale, della frazione o dell'associazione interessata, può esentare i capitali e le altre somme di denaro di cui all'art. 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal vincolo previsto dallo stesso articolo.

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