Legge regionale del 1986 numero 13 art. 3


DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
1. Su domanda degli interessati, è ammessa in qualsiasi momento la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, anche indipendentemente da un progetto di liquidazione su tutti o parte dei terreni siti in un Comune ovvero, nell'ambito del territorio dello stesso, in quello di una frazione.
2. La domanda deve contenere l'offerta della porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare o dell'ammontare del canone di natura enfiteutica, ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766.
3. Può essere omessa la perizia sul valore dell'offerta qualora sulla medesima si sia espresso favorevolmente il consiglio comunale e, per i beni frazionali e delle associazioni agrarie, la rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell'associazione interessata.

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