701. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono determinati, entro il 30 giugno 2026, i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l'ATS, sono stabiliti i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 700 e sono individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.
702. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorita' politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati sistemi operativi e modalita' integrate di monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro i successivi sei mesi sono determinate le modalita' di monitoraggio del Sistema di cui al comma 699. Ai fini del monitoraggio per calcolare la spesa destinata ai servizi sociali di ogni ATS, in modo da permettere il confronto con il livello di spesa di riferimento, sono considerate tutte le spese impegnate nella missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia degli schemi di bilancio degli enti da parte degli enti locali che forniscono servizi sociali nel rispettivo ATS, al netto dei trasferimenti reciproci e delle spese afferenti al settore sanitario.
703. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 498 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
704. Per le finalita' previste dalla lettera b) del comma 700 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.
705. Al finanziamento del Sistema di cui al comma 700 del presente articolo, ad esclusione della lettera b), concorrono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente destinati alle finalita' di cui ai commi 162, 163, 169 e 170 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come individuate nel decreto di cui al comma 701 del presente articolo. Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 701, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
706. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e' definito il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilita' in eta' evolutiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonche' con certificazione di disabilita' precedente all'applicazione delle Linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.
707. Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusivita', nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Sono, altresi', componenti fondamentali del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 nonche' il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 3.
708. Entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162, e' alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI). Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri tecnici e le modalita' per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale di cui al primo periodo, nonche' le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale e' alimentato dai dati dei PEI gia' trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
709. Nelle more della piena operativita' del registro di cui al comma 708, quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle attivita' di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, e' individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove e' piu' carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano salvi l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.
710. Con uno o piu' decreti dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorita' politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualita' 2026 e 2027 di cui al comma 709 del presente articolo e al successivo raggiungimento del LEP.
711. All'attuazione dei commi da 706 a 710 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulle risorse del Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci.
712. In materia di istruzione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria e, in particolare, di consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi, sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
713. Per le finalita' di cui al comma 712, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
714. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorita' politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
715. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato XI alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2026 e 2027 e a decorrere dall'anno 2028, degli importi ivi indicati. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilita' di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita', la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
716. Al fine di efficientare e migliorare la capacita' di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati XII e XIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilita' di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
717. A seguito dell'attivita' di monitoraggio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
718. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotta, a decorrere dall'anno 2033, di 40 milioni di euro annui, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
719. L'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' abrogato.
720. In relazione al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nell'ambito del programma «Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 sono ridotte di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attivita' rese per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al primo periodo.
721. Le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 1.482 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, con imputazione alle risorse non assegnate, anche rivenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dei commi da 750 a 755 del presente articolo. Sono, altresi', versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, relative alle risorse non impegnate del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, gia' destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
722. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ridotto di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026.
723. L'INPS accerta, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per lo svolgimento di tali verifiche l'INPS puo' avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dei medici della sanita' militare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
724. Al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei congedi straordinari di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' di quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 22 maggio 2017, n. 81, spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
725. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attivita' professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito».
726. Fermi restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del codice penale e le priorita' delle esigenze di sicurezza pubblica e di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del codice della navigazione, per gli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della guardia di finanza e' dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell'economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale e' stato effettuato l'intervento, qualora l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Il corrispettivo e' altresi' dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.
727. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 726, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessari, nonche' le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
728. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, alle medesime condizioni, anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri, fatto salvo, in tali casi, che i corrispettivi dovuti sono stabiliti con decreti adottati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
729. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il medesimo corrispettivo e' dovuto qualora l'evento per il quale e' stato effettuato l'intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente».
730. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Per tali interventi, il corrispettivo e' dovuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte del soggetto che ha determinato l'evento, qualora l'intervento conseguente sia avvenuto per richiesta immotivata o ingiustificata, ovvero qualora dagli atti preliminari di accertamento emerga, anche in via presuntiva, una condotta gravemente imprudente, negligente, contraria alle norme di sicurezza della navigazione o determinata da imperizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di determinazione dei corrispettivi, sulla base delle voci di costo relative al personale, ai mezzi navali ed aerei, al carburante e alle attrezzature impiegate, nonche' le modalita' di aggiornamento periodico delle tariffe.
731. L'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprieta' immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice civile, e' nullo se allo stesso non e' allegata la documentazione attestante la conformita' del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.
732. La disposizione di cui al comma 731 e' applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
733. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020 sono ridotte di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
734. Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' rifinanziato di 60 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per le diverse finalita' di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
735. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa promuove l'adozione di misure di razionalizzazione, per il predetto triennio, dei costi di funzionamento e di gestione. Ai sensi del primo periodo, le risorse di cui all'articolo 1, comma 616, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
736. Il comma 867 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' sostituito dal seguente:
«867. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per gli anni 2025 e 2026 l'Automobile Club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all'erario».
737. Il comma 630-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituito dai seguenti:
«630-bis. Per l'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della societa' Sport e salute Spa e dell'Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia) e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 440 milioni di euro, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attivita' istituzionali nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.
630-ter. A decorrere dall'anno 2027, il livello di finanziamento del CONI, della societa' Sport e salute Spa e della NADO Italia e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 450 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini dell'IRES, dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 55 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attivita' istituzionali nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa».
738. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «nonche' da ogni altra successiva decisione del Consiglio, avente ad oggetto la revisione di traguardi e obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della medesima Componente 2, Investimento 3»;
b) dopo le parole: «il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare» sono inserite le seguenti: «gli obiettivi contrattuali alle suddette decisioni. Rimane fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3. E' rimodulato, a seguito della piu' aggiornata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, l'importo del contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati con il modello "a contributo"» e le parole: «il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari» sono soppresse.
739. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi M1C2-30 e M1C2-31 del PNRR, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualita' di amministrazione centrale titolare dell'investimento 7 «Fondo Nazionale per la connettivita'» della missione 1, componente 2, del PNRR, puo' affidare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, in coerenza con le previsioni del PNRR, l'attuazione del citato investimento mediante apposito atto convenzionale. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al presente comma, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
740. Agli oneri derivanti dal comma 739, quantificati in euro 733.402.818, comprensivi degli oneri di gestione da riconoscere nella misura massima del 3 per cento a INVITALIA per lo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 739, si provvede a valere sulle risorse destinate all'investimento 7 «Fondo Nazionale per la connettivita'» della missione 1, componente 2, del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.
741. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e' rimodulato nei termini previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o piu' decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure.
742. Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilita' dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per l'importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all'erario.
743. Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilita' dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano acquisite all'erario.
744. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), oggi Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilita' e famiglie, e' incrementato di euro 300.000 per l'anno 2026.
745. Agli oneri derivanti dal comma 744, pari a euro 300.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
746. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' attribuito alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilita' e famiglie (FISH) APS/ ETS un ulteriore contributo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
747. Per l'adempimento della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, nelle more dell'adeguamento della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla riforma della governance economica europea, al fine di migliorare la capacita' di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa, ciascun Ministero realizza, nell'ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, entro il 30 giugno 2026, la valutazione di una politica di propria competenza.
748. Per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attivita' di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informa periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio.
749. Per le attivita' previste dai commi 747 e 748, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al coordinamento e al monitoraggio delle attivita', fornisce indicazioni metodologiche e assicura il necessario supporto tecnico ai Ministeri.
750. Al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della governance economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilita' di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.
751. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze procedono, in collaborazione con le amministrazioni assegnatarie delle risorse e anche sulla base dei dati di monitoraggio tratti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, tenendo conto delle assegnazioni e dei trasferimenti gia' disposti sulla contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. La ricognizione di cui al primo periodo e' effettuata, altresi', in relazione ai programmi di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.
752. Sulla base degli esiti della ricognizione di cui al comma 751, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei limiti di quanto indicato al comma 750 e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e precedenti cicli di programmazione, ivi comprese quelle previste da specifiche disposizioni di legge.
753. Il CIPESS, ai fini delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni di legge, approva i correlati cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti delle disponibilita' annuali di cassa di cui al comma 750.
754. La modifica del cronoprogramma degli Accordi per la coesione, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' consentita nei limiti delle disponibilita' annuali di cassa di cui al comma 750 del presente articolo.
755. Per l'adeguamento dei sistemi informatici gia' in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, necessario ai fini dell'attuazione dei commi da 750 a 754 e per le rilevazioni richieste nell'ambito della nuova governance economica europea, il predetto Dipartimento puo' avvalersi del supporto tecnico della SOGEI - Societa' generale di informatica S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni. Le predette convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l'adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attivita' previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
756. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
757. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, destinato al potenziamento delle finalita' istituzionali delle amministrazioni dello Stato. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 28 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 145 milioni di euro per l'anno 2026, 105 milioni di euro per l'anno 2028, 260 milioni di euro per l'anno 2029, 25 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 25 milioni di euro per l'anno 2033, 40 milioni di euro per l'anno 2034 e 80 milioni di euro per l'anno 2035. Il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 770 milioni di euro per l'anno 2029.
758. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 15, della presente legge e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, e' determinato a decorrere dall'anno 2026 in euro 32.030.899.
759. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosita' incolpevole, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosita' incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilita' del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volonta'. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.
760. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato alla societa' CONSAP S.p.A. in qualita' di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 759.
761. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita' e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 759, le modalita' di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 759 e ogni altra disposizione attuativa.
762. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi del comma 237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 763 del presente articolo, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e delle procedure previsti dall'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche' dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 765 e' autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026, da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
763. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' nominata la Commissione tecnica di cui al comma 762, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto da adottare ai sensi del primo periodo decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 762. A tal fine e' autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.
764. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 762 e' di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 763. Il termine del procedimento e' sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 763 e' competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.
765. Per l'attuazione dei commi da 762 a 764 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attivita' della societa' CONSAP S.p.A.
766. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, sono incrementate, per l'anno 2026, per un importo massimo di 60 milioni di euro. La disposizione di cui al primo periodo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
767. Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
768. I finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, possono essere concessi anche nell'anno 2026, fermo restando il limite massimo previsto dal medesimo comma. Agli oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui all'articolo 10, comma 6, del suddetto decreto-legge n. 89 del 2024, si fa fronte con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 10 del medesimo articolo 10.
769. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: «, nei limiti delle risorse di cui al comma 10,» sono soppresse.
770. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.
771. All'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresi' a titolo di acconto una somma pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma».
772. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di euro 68.700.000 per l'anno 2026 ed euro 67.750.000 per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonche' all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilita' e di riqualificazione ambientale.
773. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro della cultura, con il Ministro della difesa, con l'Autorita' politica delegata per le disabilita', con il Ministro della giustizia, con il Ministro della salute, con l'Autorita' politica delegata per lo sport, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'universita' e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 772 a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalita' previsti con uno o piu' atti di indirizzo delle Camere. I decreti di cui al primo periodo disciplinano anche i termini di utilizzo delle risorse, le modalita' di monitoraggio e rendicontazione nonche' di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
774. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, contestualmente, assume la denominazione di «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Sul medesimo conto corrente affluiscono le risorse del cofinanziamento nazionale del piano sociale per il clima, alla cui assegnazione si provvede con le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
775. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni a decorrere dalla decisione di approvazione del piano da parte dell'Unione europea, si provvede all'assegnazione delle risorse del piano sociale per il clima, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorita' italiane. La notifica di tale decisione e l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la base giuridica di riferimento, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, per l'avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate. Alle eventuali rimodulazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
776. Nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto di cui al comma 775, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al piano sociale per il clima, mediante versamento sulle contabilita' speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU-Italia presso la Tesoreria dello Stato.
777. Nelle more dell'acquisizione delle erogazioni da parte dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l'utilizzo delle disponibilita' di cassa del conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rinominato, ai sensi del comma 1, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.
778. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e di cui al relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025.
779. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attivita' di monitoraggio, rendicontazione e controllo del piano sociale per il clima sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
780. Fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilita' degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano sociale per il clima, le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalita' e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. In conformita' all'allegato III del regolamento (UE) 2023/955, le funzioni di audit del piano sociale per il clima sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
781. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima sono tenute a correggere le difformita' e le irregolarita' sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente gia' corrisposti e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalita' del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 stabilite a livello europeo.
782. Le risorse per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 possono essere utilizzate per le finalita' previste dai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le iniziative del Piano casa Italia, e dai commi da 613 a 615 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile, e per interventi in materia di poverta' energetica per le famiglie vulnerabili.
783. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 402, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;
b) dopo il comma 402 e' inserito il seguente:
«402-bis. Ai fini di cui al comma 402, il Piano casa Italia individua, in particolare, interventi di recupero, riqualificazione e realizzazione nell'ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai seguenti fabbisogni sociali:
a) la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, stipulati ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati;
b) la realizzazione e l'adeguamento di unita' immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane, in coerenza con le finalita' di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, da destinare alla locazione a canone agevolato di unita' immobiliari associati anche a contratti di permuta immobiliare, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione, in coerenza con le finalita' di cui all'articolo 1, commi 678 e 679, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
c) dopo il comma 403 e' inserito il seguente:
«403-bis. Le iniziative finanziate nell'ambito del Piano casa Italia di cui al comma 402 sono individuate favorendo la complementarieta' e l'integrazione con gli interventi finanziati, nel rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure applicabili, dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, anche nell'ambito dell'obiettivo specifico "promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili" introdotto dal regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio».
784. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 282, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,»;
b) il comma 284 e' sostituito dal seguente:
«284. Per le finalita' di cui ai commi 282 e 283, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. Tali risorse contribuiscono alle medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».
785. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.
786. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalita' di riparto alle regioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026.
787. Al fine di sostenere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, nonche' al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, puo' essere concessa ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennita' di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa indennita' in continuita' con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.332.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
788. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunisticovenatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversita'. In tali aziende la caccia e' consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento;
a-ter) autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis)».
789. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6».
790. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe»;
b) al comma 2, le parole: «ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe,»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di societa' in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse»;
d) al comma 4, le parole: «sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonche' le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate».
791. All'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre a quanto previsto dal comma 1, possono, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere visite fiscali per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzate all'accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attivita' sono svolte mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate».
792. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),».
793. All'articolo 47 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Qualora non piu' idonei all'attivita' agonistica per la quale e' stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all'attivita' lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilita', sono collocati secondo modalita' e procedure da definire con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione».
794. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, in linea con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
795. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
796. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 570, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di euro 485.000 per l'anno 2026.
797. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
798. All'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, della Polizia penitenziaria».
799. All'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalita' di cui al presente articolo l'ubicazione e la dimensione del sito o dei siti di emissione di cui al paragrafo I, sezione A, punto 5, lettera a), dell'allegato III B al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 giugno 2019, n. 108, costituiscono informazioni riservate nella disponibilita' dell'autorita' nazionale competente, nonche' degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione di cui al presente comma».
800. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026.