Legge del 2025 numero 199 Art. 1 (commi 401-500)


401. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
402. Al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa, nonche' di potenziare la qualita' dell'assistenza erogata dagli ospedali, e' avviata, in via sperimentale, per l'anno 2026, una specifica progettualita' rivolta agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione.
403. Per le finalita' di cui al comma 402 e' autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
404. La disposizione di cui al comma 403 e' approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
405. Al fine di assicurare la continuita' assistenziale nell'ambito dell'Unione europea mediante la realizzazione di infrastrutture che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e consentono la traduzione e lo scambio delle ricette mediche elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, dei referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di diagnostica per immagini, tramite il Sistema tessera sanitaria, e' autorizzata la spesa di euro 985.222 per l'anno 2026 e di euro 793.000 annui a decorrere dall'anno 2027, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa' SOGEI S.p.A. Le risorse di cui al presente comma costituiscono incremento del limite di spesa annuo della medesima convenzione.
406. Agli oneri derivanti dal comma 405 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
407. A decorrere dall'anno 2026, in adempimento degli impegni finanziari assunti dall'Italia in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, ora denominato Organizzazione mondiale della sanita' animale, i contributi annuali dovuti ai due enti predetti sono determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia al riguardo e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilita' sul pertinente capitolo di bilancio.
408. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 407 e' effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute.
409. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 21 aprile 1977, n. 164, e la legge 22 dicembre 1980, n. 927, sono abrogate.
410. Al fine di garantire l'omogeneita' a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei servizi di telemedicina, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualita' di Agenzia nazionale per la sanita' digitale (ASD), ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l'implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti, nonche' a favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.
411. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenas d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati da quanto previsto dal comma 410, nonche' le modalita' di assegnazione dei medesimi dispositivi.
412. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 410, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
413. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024, o di presentazione di una dichiarazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o e' stata presentata, notifica al contribuente apposito avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto.
414. Resta salva la possibilita' per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omesso o parziale versamento del contributo, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento di cui al comma 413. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza l'applicazione di sanzioni.
415. Fatto salvo quanto previsto dal comma 414, in caso di omesso o parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma 413, si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo non versato. La sanzione e' ridotta a un decimo se il versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta e' eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
416. L'avviso di accertamento di cui al comma 413 costituisce titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza che sia avvenuto il pagamento integrale del dovuto, le somme sono affidate in carico all'agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.
417. L'espressione «vendita al Servizio sanitario nazionale», di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, si intende riferita alla sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale.
418. Sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, le aziende il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000.
419. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo il comma 2-sexies e' inserito il seguente:
«2-septies. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalita' del medesimo comma».
420. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
421. Alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e di capacita' d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, e' riconosciuta la necessita' di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
422. All'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la parola: «tossicodipendenze» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione di dati».
423. Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario, e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito tavolo tecnico.
424. Al tavolo tecnico di cui al comma 423 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' specifiche professionalita' da individuare presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o presso altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
425. Il sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
426. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 304 e' inserito il seguente:
«304-bis. La regione che non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o piu' delle macro-aree o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, adottato con il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e dei commi 303 e 304 del presente articolo, e' sottoposta ad audit, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, al fine di individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento entro i successivi due anni da parte della regione della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori utilizzati per il relativo monitoraggio. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale».
427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, e' maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresi', escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza e' comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
429. La maggiorazione di cui al comma 427 e' riconosciuta per gli investimenti in:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
430. Per l'accesso al beneficio di cui al comma 427 l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
431. Il beneficio di cui al comma 427 e' cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo e' assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene e' destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
433. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonche' al contenuto, alle modalita' e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
434. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e' effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.
435. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonche' allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma 436.
436. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi da 427 a 435 al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
437. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore a euro 5.000».
438. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028» e le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni Marche, Umbria e»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;
c) al comma 6, primo periodo, le parole: «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028».
439. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresi', l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.
440. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalita' di cui al comma 439, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
441. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 439, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo.
442. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 441 sono altresi' resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027:
a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 439, secondo periodo;
b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;
c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.
443. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a 442 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
444. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
445. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 444, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.
446. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalita' di cui al comma 445 e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
447. Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 445, secondo periodo. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 445, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, la percentuale e' pari al 100 per cento.
448. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o piu' investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
449. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalita' di trasmissione della stessa. La somma del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come determinato sulla base dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non puo' comunque eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024.
450. Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere proporzionalmente rideterminato. L'importo indebitamente utilizzato e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
451. Il contributo di cui al comma 448 e' utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
452. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e del citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attivita' di controllo.
453. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialita' e di sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonche' negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, indicate nella Carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza, e, nelle altre aree, dalla regione Lazio e sono approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
454. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di cui al comma 457.
455. Per gli investimenti di cui al comma 454 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa nonche' in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 e' corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente gia' utilizzato in compensazione e' direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
456. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436 e da 462 a 465 del presente articolo. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
457. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 spetta nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
458. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459 . L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di cui al comma 457.
459. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 454 a 458, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 457. Agli adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
460. Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono rideterminate nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
461. Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 460, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», ai sensi dell'articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
462. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026» e dopo le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2026»;
b) al comma 2, dopo le parole: «al 15 novembre 2025» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026».
463. Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresi', dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione gia' approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2025, con il contenuto e le modalita' di trasmissione per esso previsti.
464. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2026 dal comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 463. La suddetta percentuale e' ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al 100 per cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.
465. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
466. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti, e in particolare dall'articolo 14 del citato regolamento (UE) 2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33 e 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 della parte II degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2 del medesimo articolo 16-bis, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale e' notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta e' cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalla disciplina europea di riferimento.
467. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo il comma 10-bis e' aggiunto il seguente:
«10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l'indennita' di esproprio relativa ai terreni di demanio civico e' determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed e' corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio».
468. Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle microimprese e delle piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027.
469. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 502 e' sostituito dal seguente:
«502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali».
470. Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all'1 per cento delle risorse di cui ai commi da 469 a 471 del presente articolo puo' essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
471. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029.
472. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, le parole: «sostenendo» fino a «resilienza,» sono soppresse;
b) il comma 369 e' sostituito dal seguente:
«369. Le risorse annualmente stanziate sui Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell'80 per cento, per iniziative cofinanziate dalle regioni e, per la quota del 20 per cento, per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonche' di riparto dei medesimi Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo del presente comma definisce le modalita' di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonche' le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi»;
c) dopo il comma 369 e' inserito il seguente:
«369-bis. Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresi' uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonche' le modalita' di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369»;
d) il comma 370 e' sostituito dal seguente:
«370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, da programmare su base triennale, il decreto di cui al comma 369 e' adottato entro e non oltre il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio a decorrere dall'anno 2026, pena la revoca delle risorse della prima annualita' del triennio di riferimento. Le risorse revocate ai sensi del presente comma e del comma 369-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite».
473. E' autorizzata a favore della societa' ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alle attivita' di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima societa' ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
474. Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave), di cui all'articolo 1, commi da 473 a 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano le procedure di affidamento mediante finanza di progetto avviate ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
475. Al fine di consentire il ripristino della viabilita' sulla ex SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera e' assegnato alla provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.210.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
476. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 280 e' inserito il seguente:
«280-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 280 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per il completamento della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della "Piattaforma logistica di Valle Ufita". A tal fine, il Commissario straordinario di cui al primo periodo opera con i medesimi poteri e le medesime funzioni di cui al comma 280 e puo' nominare fino a due subcommissari. Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».
477. All'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la sola gestione e liquidazione delle spese di cui al terzo periodo, nonche' per la liquidazione del compenso spettante al Commissario straordinario, il medesimo Commissario e' autorizzato all'apertura di una contabilita' speciale in conformita' alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
478. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per l'attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilita' e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede:
a) quanto a complessivi 1 milione di euro per l'anno 2026: in ragione di 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in ragione di 700.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
479. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalita' previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio) di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione del Servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ATO 2 - Lazio Centrale Roma puo' essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non puo', in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalita' di conseguimento della condizione di equilibrio economico-finanziario della concessione e' data evidenza in un apposito piano economico-finanziario.
480. Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento «Collegamento stradale Cisterna-Valmontone» e relative opere connesse e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera. Il mancato rispetto del termine di adozione del decreto di cui al secondo periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresi' previsti i criteri e le modalita' di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
481. Al fine di incrementare il flusso turistico degli aeroporti della regione Emilia-Romagna che abbiano registrato nell'anno 2024 un numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti di Rimini, Forli' e Parma, non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente, ai comuni della regione Emilia-Romagna afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.
482. Per effetto di quanto disposto al comma 481, la regione Emilia-Romagna versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'importo di 1.912.300 euro annui.
483. Per effetto di quanto disposto dai commi 481 e 482, e' trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 1.471.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' destinato l'importo di 294.200 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinato l'importo di 147.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
484. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 482, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla regione Emilia-Romagna a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonche' della tutela della salute.
485. Per interventi normativi in materia di mobilita' e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.
486. Nelle more del completamento degli interventi nelle gallerie in esercizio di cui al comma 2 del paragrafo 8 dell'allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, al fine di consentire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l'accessibilita' in sicurezza alle gallerie, secondo quanto previsto dai periodi quarto, quinto e sesto del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
487. Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilita' dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezzario nazionale, aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all'allegato I.14 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 anche avvalendosi dell'attivita' del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del predetto allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonche' dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 13. A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all'adozione di prezzari speciali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezzari, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.
488. Al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al comma 487 e di monitorare l'aggiornamento dei prezzari regionali e dei prezzari speciali di cui all'articolo 41, comma 13, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonche' la coerenza e la congruita' nell'applicazione delle clausole di revisione di cui al comma 490 del presente articolo, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio svolge attivita' di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonche' delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari, nonche' di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro. L'Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 dell'allegato I.14 al citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, e puo' avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruita' con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni.
489. L'Osservatorio e' istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera anche attraverso convenzioni con universita' e istituti di formazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione e le modalita' di funzionamento e di svolgimento delle attivita' di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonche' i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e di congruita' di cui al presente comma. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresi' definite le modalita' di sottoposizione all'Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilita' tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'Unione europea, al fine di acquisire un parere di congruita' dei costi del progetto, di natura non vincolante, che puo' essere considerato anche ai fini della definizione delle priorita' nell'accesso ai contributi. L'Osservatorio e' composto da un numero massimo di dieci esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonche' per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con universita' e istituti di formazione.
490. Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonche' per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilita' dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, e' adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell'80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
491. All'articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «fino alla data di fine lavori»;
c) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «In relazione agli interventi di cui al terzo periodo, agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni».
492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Tale elenco, qualora necessario, puo' essere aggiornato annualmente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 490 e 491, le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l'applicazione della normativa concernente il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del citato decreto-legge n. 50 del 2022:
a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne e' prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.
493. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonche' nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.
494. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
495. Per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
496. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unita' di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La dotazione organica della carriera diplomatica e' incrementata, nel grado di segretario di legazione, di 35 unita' a decorrere dal 1° novembre 2026, di ulteriori 35 unita' a decorrere dal 1° novembre 2027 e di ulteriori 35 unita' a decorrere dal 1° novembre 2028. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 555.867 per l'anno 2026, di euro 3.891.069 per l'anno 2027, di euro 7.226.271 per l'anno 2028 e di euro 10.005.606 annui a decorrere dall'anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento previste dal presente comma, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
497. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026.
498. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del made in Italy all'estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomaticoconsolare, rafforzando le attivita' di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Una quota fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo di cui al primo periodo e' attribuita alla prosecuzione delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 634, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della citta' di Napoli e per la realizzazione di attivita' di promozione della citta' e del suo territorio.
499. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2026».
500. Agli oneri derivanti dal comma 499, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

{{Legge del 2025 numero 199 Art. 1 (commi 501-600)}}

501. Per lo svolgimento delle attivita' di studio, ricerca e promozione culturale sul tema dell'allargamento dell'Unione europea e della difesa dei valori europei nonche' per l'attivazione di scuole di liberalismo nelle repubbliche balcaniche e' concesso all'Osservatorio Sud Est Europa, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
502. Al fine di tutelare gli interessi nazionali nell'ambito europeo e mediterraneo e acquisire elementi conoscitivi utili a contrastare le minacce ibride alla stabilita' democratica dello Stato, e' concesso un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or per ricerche, studi e pubblicazioni sull'attivita' di influenza russa in Europa e in Nord Africa, con particolare riferimento ai rischi militari, alle azioni di sabotaggio delle infrastrutture critiche, alle interferenze nei processi elettorali e all'infiltrazione nel sistema politico e mediatico.
503. La dotazione della sezione di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
504. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
505. Per l'anno 2026 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del Governo dell'Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.
506. L'azione di sostegno di cui al comma 505 e' finalizzata a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici dell'Ucraina ed e' vincolata all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.
507. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare l'erogazione del contributo a dono, nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui al comma 505, a societa' di cui e' azionista e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalita' stabilite con apposita convenzione.
508. Per la gestione degli interventi di cui al comma 505 e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale le societa' di cui al comma 507 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma 507.
509. Con un accordo di contribuzione, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite delle societa' di cui al comma 507 secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui al medesimo comma, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti i termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 505.
510. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 507, e' autorizzata nell'anno 2026 la spesa fino a un massimo di 100.000 euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo del fondo di cui al comma 505.
511. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo sono incrementate di:
a) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
b) 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno delle scuole paritarie all'estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani;
c) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno alla rete dei consoli onorari di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
d) 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 le risorse a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.
512. Per le finalita' di cui al comma 511 e' autorizzata la spesa di:
a) 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 a favore dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286;
b) 1 milione di euro annui per l'anno 2026 a favore delle camere di commercio italiane all'estero.
513. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni»;
b) all'articolo 9-bis:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica alle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b)»;
2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del comma 2»;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, e' autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari».
514. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente:
«Art. 7-quater. - Dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b): gratuita».
515. All'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «puo' effettuare» sono sostituite dalle seguenti: «deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica,»;
b) dopo le parole: «docenti» sono inserite le seguenti: «su posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado»;
c) la parola: «che» e' sostituita dalle seguenti: «. Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Il personale dell'organico dell'autonomia».
516. All'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalita' di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione, nonche' delle spese per supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre».
517. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 515, rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, relativi all'anno scolastico in corso, sono destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 516 del presente articolo, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749.
518. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalita'. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonche' le modalita' di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.
519. Per l'anno 2026, alle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni.
520. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 64 e' sostituito dal seguente:
«64. L'organico dell'autonomia e' determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nell'ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresi' definite una previsione pluriennale dell'organico dell'autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento nonche', a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'eventuale distribuzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione n. 176 del 1° luglio 2022, dell'organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
521. All'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: «triennale» e' soppressa.
522. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e dopo la parola: «adottare» sono inserite le seguenti: «, di norma,»;
b) al comma 335-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, non si da' luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonche' al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa».
523. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
524. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e' determinata annualmente.
525. Il personale docente assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ove impiegato in gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.
526. Limitatamente all'anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilita', utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
527. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole: «bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194,» sono inserite le seguenti: «fino al suo esaurimento,»;
b) al comma 11-septies, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) al comma 11-septies.1, il secondo periodo e' soppresso.
528. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal comma 527 del presente articolo.
529. I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle universita', degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'universita' e della ricerca nonche' delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonche' gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
530. Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attivita' e dei progetti, le modalita' e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalita' della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonche' i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalita' del monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.
531. Nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.
532. In attuazione di quanto previsto dai commi 529 e 530, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito il Fondo per la programmazione della ricerca, nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca e' pari a euro 259.029.354 per l'anno 2026, euro 257.633.003 per l'anno 2027, euro 285.703.366 per l'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032.
533. Il Fondo per la programmazione della ricerca di cui al comma 532 e' incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).
534. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' rifinanziata di 300.000 euro per l'anno 2026.
535. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' rifinanziato per un importo di 3 milioni di euro per l'anno 2026.
536. Al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonche' di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per la promozione del dialogo, con una dotazione di 150.000 euro per il 2026.
537. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo di cui al comma 536 per l'organizzazione di incontri, seminari, attivita' formative e manifestazioni pubbliche finalizzati al raggiungimento delle finalita' previste dal medesimo comma.
538. A decorrere dall'anno 2027, e' assegnato, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato «Bonus Valore Cultura» ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.
539. II Bonus Valore Cultura e' assegnato, attraverso la Carta giovani nazionale, di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e consiste in un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.
540. Il Bonus Valore Cultura e' concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con il Bonus Valore Cultura non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
541. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540, nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo del Bonus Valore Cultura. Il decreto di cui al presente comma e' aggiornato qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540.
542. Il Ministero della cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del Bonus Valore Cultura, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 si tiene conto ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 541. Degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma si tiene conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti.
543. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento del Bonus Valore Cultura e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo' provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.
544. Nei casi di violazione di cui al comma 543, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravita' del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresi' la sospensione dell'attivita' della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.
545. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2026» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025».
546. Al comma 357-sexies dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla trasmissione della fattura» sono inserite le seguenti: «e ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture».
547. I soggetti presso i quali e' possibile utilizzare il Bonus Valore Cultura, ai fini del pagamento del credito maturato, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
548. Il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo del Bonus Valore Cultura, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
549. A decorrere dal 1° gennaio 2027 i commi 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.
550. Per la realizzazione del programma di interventi della citta' di Matera designata «Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026» e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026. Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, sentito il sindaco di Matera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonche' gli interventi di cui al primo periodo.
551. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria sia di valorizzazione, come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitive e l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunita' locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
552. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 551. Tale riparto puo' essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.
553. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo di pari importo a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario della sua fondazione.
554. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque in misura non inferiore a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa»;
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il credito d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non puo', comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre»;
c) all'articolo 27, comma 1, lettera i), le parole da: «per un importo» fino a: «al presente articolo,» sono soppresse;
d) all'articolo 28, comma 1, alinea, le parole da: «di 30 milioni» fino a: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «annua stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5»;
e) all'articolo 29, comma 1, le parole da: «di 10 milioni» fino a: «dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5,».
555. Al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026.
556. Le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori, nei termini e con le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 557.
557. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.
558. I contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalita'.
559. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' prorogata fino all'anno 2026. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.
560. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
561. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.
562. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2026 il contributo di cui all'ottavo periodo e' riconosciuto nella misura di 500.000 euro».
563. Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40, in quanto compatibili.
564. Entro trenta giorni dalla scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 563 del presente articolo, il presidente della regione Emilia-Romagna, gia' Commissario delegato per il periodo dell'emergenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, trasmette al capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata, contenente:
a) l'indicazione delle risorse economiche stanziate a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025;
b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025;
c) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi pendenti alla data di cessazione dello stato d'emergenza, relativi al processo di ricostruzione di cui al comma 563.
565. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della regione Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 563 e' fissata in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
566. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, e' nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ivi compresa la titolarita' della contabilita' speciale gia' intestata al medesimo Commissario delegato e, ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapporti comunque connessi. Ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale in continuita' del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 40 del 2025. Per le spese relative al funzionamento della struttura di cui al presente comma, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici e' autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al quarto periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.
567. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40. In ogni caso, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
568. Al finanziamento delle attivita' di ricostruzione di cui al comma 563 del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
569. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
570. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui:
a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016;
b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;
e) 2 milioni di euro per personale amministrativo contabile di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.
571. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma 570, salva espressa rinunzia degli interessati.
572. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026.
573. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unita' di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.
574. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
575. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
576. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «, al settimo e all'ottavo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al settimo, all'ottavo e al nono anno».
577. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
578. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
579. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 577 e 578, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026.
580. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno d'imposta 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2025»;
b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».
581. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
582. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
583. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, puo', con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2026 ai comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le attivita' con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa.
584. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».
585. Per garantire la continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
586. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
587. Al fine di garantire senza soluzione di continuita' il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, anche per l'anno 2026, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026.
588. Al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalita' delle piattaforme informatiche di titolarita' del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e di 1 milione di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026».
589. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, rispettivamente nel limite di 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, per le finalita' del comma 1 dell'articolo 13-ter e di 2,5 milioni di euro per il medesimo anno 2026, per le finalita' del comma 2 dell'articolo 13-ter. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.
590. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies e' inserito il seguente:
«4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2026».
591. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2026, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. A tal fine e' autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026.
592. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e' disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A far data dalla cessazione del contributo di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e' riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026, l'abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volonta' a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contribuito di cui al secondo periodo e' riconosciuto, altresi', con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 593, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
593. I criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 592, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 592 e' concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
594. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, l'attuazione delle misure di cui ai commi 592 e 593 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.
595. Le esenzioni di cui al comma 560-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano anche per l'anno 2026 nel limite complessivo di 300.000 euro. Entro il 30 aprile 2026, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, da ripartire tra i territori della regione Umbria e della regione Marche.
596. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Per le attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalita', i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonche' le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.
597. E' autorizzata la spesa di 4.550.000 euro per l'anno 2026, di cui:
a) 1.409.000 euro per le finalita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) 641.000 euro per le finalita' di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;
c) 1,5 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
d) 1 milione di euro per le finalita' di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
598. Per le attivita' di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalita' e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
599. Per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2026. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e' autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2026.
600. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2026. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026, di cui:
a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019;
b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della citta' metropolitana di Catania, dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019;
c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, dal medesimo articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2025 numero 199 Art. 1 (commi 401-500)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti