301. Fino al 31 dicembre 2026, e' autorizzato il conferimento di due incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'Agenzia ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera f) del comma 297 del presente articolo.
302. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nel biennio 2026-2027 ad assumere 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui 440 unita' in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 unita' in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l'anno 2026, di euro 18.456.249 per l'anno 2027, di euro 33.825.017 per l'anno 2028, di euro 39.334.069 per l'anno 2029, di euro 40.982.414 per l'anno 2030, di euro 47.311.407 per l'anno 2031, di euro 51.144.208 per l'anno 2032, di euro 51.626.869 per l'anno 2033, di euro 53.055.222 per l'anno 2034, di euro 53.621.395 per l'anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall'anno 2036.
303. All'articolo 66, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
304. All'articolo 584, comma 3-bis, secondo periodo, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018».
305. Le universita' statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalita' di cui ai commi 306, 310 e 312 del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307, 311 e 314.
306. Nei limiti delle facolta' assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le universita' statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. All'espletamento delle procedure le universita' provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
307. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il fondo di finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabiliti le modalita' e i termini di riparto fra le universita' statali, nonche' i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
308. Le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'universita' che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' imputata alle ordinarie facolta' assunzionali, nei limiti delle stesse.
309. Le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle universita' statali per le finalita' di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
310. Le universita' non statali legalmente riconosciute possono bandire, per i medesimi fini e con le stesse modalita', requisiti e tempistiche di cui al comma 306, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo 24.
311. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 310, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle universita' non statali legalmente riconosciute e' incrementato di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabiliti le modalita' e i termini di riparto fra le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
312. Nei limiti delle facolta' assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
313. Alla copertura degli oneri di cui al comma 312, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:
a) per il 50 per cento, tramite le facolta' assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;
b) per il restante 50 per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti con il decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
314. Per le finalita' di cui al comma 312, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
315. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabiliti le modalita' e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al comma 314. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui al comma 312 confluiscono nel medesimo esercizio nel fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
316. Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonche' di soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026», in favore del Ministero dell'interno e' autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.
317. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalita', tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.
318. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprieta' dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata nonche' i relativi progetti di sviluppo gia' elaborati sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.
319. L'atto di trasferimento della proprieta' dell'area e di cessione dei progetti di cui al comma 318 deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'Istituto nazionale di statistica e' corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e per la relativa progettazione.
320. Per le finalita' di cui ai commi 318 e 319 il Ministero dell'interno e' autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento.
321. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento di cui al comma 318, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, e' nominato, tra soggetti dotati di professionalita' specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario e' attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti o gli organi coinvolti.
322. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, previo accordo con l'operatore economico gia' individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro nove mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso operatore economico, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, il suddetto operatore economico redige il progetto di fattibilita' tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.
323. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
324. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, per l'espletamento del suo incarico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge altresi' le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico gia' individuato per la redazione da parte dello stesso del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma 322, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.
325. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui ai commi da 318 a 324, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui al l'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
326. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato a istituire 40 posizioni dell'area delle elevate professionalita' prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un corrispondente contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nella suddetta area. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3.615.519 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
327. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 326 e' autorizzata, per l'anno 2026, una spesa pari a euro 300.000. Per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del predetto personale, ivi compreso il costo annuale per la corresponsione dei buoni pasto, e' autorizzata un'ulteriore spesa pari a euro 74.369 annui a decorrere dall'anno 2026.
328. Per rafforzare il supporto specialistico e informatico delle attivita' di monitoraggio indicate all'articolo 2, comma 199-septies, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, estendendolo a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali, nonche' al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi puo' altresi' stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell'assistenza tecnico-operativa di societa' e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, per cui e' autorizzata la spesa nei limiti di euro 327.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
329. Al fine di rafforzare e implementare, assicurando anche l'applicazione delle piu' recenti tecnologie, le piattaforme informatiche del Ministero delle imprese e del made in Italy strumentali alla gestione di procedimenti amministrativi in materia di incentivi, di amministrazioni straordinarie e di investimenti esteri in asset strategici, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2026, di 2.000.000 di euro per l'anno 2027 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2028.
330. Al fine di rafforzare le attivita' nel settore della crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quelle di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il Ministero e' autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti, per gli anni dal 2026 al 2028, cui e' corrisposto un compenso massimo annuo pro capite di 50.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
331. Le misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono rifinanziate per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
332. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 764.363 annui a decorrere dall'anno 2026».
333. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2.631 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, anche per le finalita' di cui ai commi da 334 a 409.
334. Una quota dell'importo di cui al comma 333, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 98 milioni di euro per l'anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e' destinata al finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile.
335. Le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono autorizzate ad iscrivere, nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito dell'assegnazione definitiva.
336. La disposizione di cui al comma 335 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
337. Al fine di rafforzare il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalita' assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilita' finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalita' assistenziali ivi previste.
338. Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 333, pari a 188,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, e' destinata all'incremento delle disponibilita' per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
339. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l'anno 2024».
340. Al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanita' pubblica, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e' destinata al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:
a) al potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di eta' compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;
b) all'estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione;
c) al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di eta' compresa tra 70 e 74 anni;
d) alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato;
e) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare, di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito della Rete italiana screening polmonare, allo scopo di garantire la piu' ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equita' di accesso e di favorire l'accessibilita' ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;
f) all'incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale;
g) all'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;
h) all'avvio di programmi per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e multiplex;
i) allo sviluppo dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la diagnosi della sordita';
l) al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare;
m) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;
n) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson;
o) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;
p) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza.
341. Per l'anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340 del presente articolo, pari a 247 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333 del presente articolo per 120 milioni di euro, e' destinato all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.
342. In aggiunta a quanto previsto dal comma 340, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
343. Fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340 sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.
344. Al fine di garantire gli obiettivi e le azioni strategiche di intervento previsti nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) necessari per potenziare e qualificare l'assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona, accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, a decorrere dall'anno 2026 una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, e' destinata all'implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza definite negli obiettivi del medesimo PANSM 2025-2030.
345. Per il triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento degli importi di cui al comma 344 e' destinata all'implementazione delle azioni di prevenzione per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM 2025-2030.
346. Gli importi di cui al comma 344 sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto e' disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche delineate nel PANSM 2025-2030, con la finalita' di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano stesso nonche' il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.
347. Limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione delle azioni strategiche di intervento previste nel PANSM 2025-2030, nell'ambito dell'importo di cui al comma 344, e' autorizzato l'impiego di una quota pari a 30 milioni di euro annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi di salute mentale come intesi nel PANSM.
348. Al fine di garantire le risorse necessarie per far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonche' dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanita' animale e dell'igiene zootecnica, la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, e' incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
349. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti».
350. Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard e' vincolata una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
351. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicare da parte del Ministero della salute, i servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogare da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di cui all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralita'.
352. Per le finalita' di cui al comma 351, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard e' vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.
353. La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 e' definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dal citato accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti dell'importo di cui al comma 352 del presente articolo.
354. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l'utilizzo delle risorse e i volumi di attivita' erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.
355. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente:
«c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard»;
b) la lettera c-ter) e' sostituita dalla seguente:
«c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalita' e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresi', le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste».
356. Per le finalita' di cui ai commi da 351 a 355, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 30 marzo 2026, sono disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonche' delle relative erogazioni, fatte salve le modalita' gia' operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera c-ter) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come sostituita dalla lettera b) del comma 355 del presente articolo.
357. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
358. All'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
359. All'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
360. All'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
361. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'anno 2026, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per l'anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanita', dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'allegato III alla presente legge, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto Sanita'. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023, in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 143.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
362. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonche' per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell'anno 2026 e' autorizzata, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2026, l'assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
363. Alla copertura degli oneri di cui al comma 362, pari complessivamente a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 207 milioni di euro per l'anno 2026, 328 milioni di euro per l'anno 2027 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333;
b) quanto a 243 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
364. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le regioni, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, possono incrementare i valori di spesa di cui al primo periodo di un ulteriore importo sino al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, dandone comunicazione al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui all'articolo 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005».
365. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026», le parole: «maturato al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2026» e le parole: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026»;
b) alla lettera c), le parole: «personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attivita' dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti nelle attivita' dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti o comunque la funzionalita' dei servizi per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e con almeno diciotto mesi di servizio».
366. Ai fini del riconoscimento della peculiare attivita' svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e dell'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanita' nonche' dei fondi premialita' e condizioni di lavoro del personale del comparto Sanita' in misura complessivamente non superiore all'1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.
367. All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'importo di cui al primo periodo e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare in via prioritaria all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative».
368. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, nonche' nelle more dell'approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito, per gli anni 2026 e 2027, un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonche' agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
369. All'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle risorse del Fondo di cui al primo periodo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente».
370. La disposizione di cui al comma 369 e' approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
371. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2024, per l'anno 2025 e per l'anno 2026».
372. La disposizione di cui al comma 371 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
373. A decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalita' di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, una somma pari a 200.000 euro annui e' destinata all'INPS per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attivita' di supporto agli utenti.
374. A decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono trasferite all'INPS, ferme restando le modalita' di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinare annualmente, come definito nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 281 del 23 novembre 2023.
375. Agli oneri di cui al comma 373 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
376. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede, con cadenza annuale e comunque entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla revisione e all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.
377. La revisione e' effettuata sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilita' di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicita' complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal PFN, nonche' quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborso anche in ragione dell'ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo-terapia piu' favorevole per il Servizio sanitario nazionale.
378. I provvedimenti di revisione, di cui al comma 376, da adottare con determina dell'AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
379. Per i medicinali esclusi dal PFN, l'AIFA puo' prevedere misure transitorie volte a garantire la continuita' terapeutica dei pazienti gia' in trattamento, stabilendone modalita' e durata.
380. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 376 a 379 l'AIFA provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
381. Nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze sono implementate le procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 384. Per le finalita' di cui al primo periodo, ai soggetti affetti da celiachia il Sistema tessera sanitaria rilascia un buono dematerializzato, attraverso un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente.
382. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia utilizzano il buono dematerializzato di cui al comma 381.
383. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi convenzionati e' pubblicato nel sito internet istituzionale della regione o della provincia autonoma ed e' aggiornato ogni sei mesi. Le regioni e le province autonome comunicano, altresi', l'elenco e il relativo aggiornamento al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, i quali provvedono a pubblicarlo nei relativi siti internet.
384. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri standard per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria:
a) del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato di cui al comma 381 da assegnare a ciascun beneficiario e valido su tutto il territorio nazionale;
b) delle modalita' di assegnazione a ciascun beneficiario del budget mensile a carico del Servizio sanitario nazionale;
c) delle modalita' di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi di cui al comma 383;
d) della tracciabilita' dell'importo del budget residuo a disposizione di ciascun beneficiario;
e) delle modalita' di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.
385. Agli oneri derivanti dai commi da 381 a 384 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
386. A decorrere dall'anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dello 0,30 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato dello 0,05 per cento.
387. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
388. Il Fondo per i farmaci innovativi, disciplinato dall'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ridotto a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all'articolo 1, commi 288 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024.
389. A decorrere dall'anno 2026, non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.
390. Agli oneri previsti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
391. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 225 e' inserito il seguente:
«225-bis. Per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione di cui al comma 225, lettera a), si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100».
392. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 33-bis e' sostituito dal seguente:
«33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del SSN. In alternativa, in luogo della contrattazione di cui al primo periodo, l'Agenzia puo' ricevere la proposta da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente».
393. All'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 1993, n. 537,» sono inserite le seguenti: «erogate in regime di assistenza convenzionata».
394. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2028»;
b) le parole: «fino alla medesima data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla medesima data del 31 dicembre 2028».
395. A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facolta' delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ove prevista. Dalla medesima data la lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 225 e 227 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.
396. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-quater e' inserito il seguente:
«11-quinquies. Al fine di garantire la sostenibilita' della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto, per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuita' delle forniture, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono piu' di tre a base del medesimo principio attivo. In tal caso le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale devono essere presi in considerazione lo specifico principio attivo (ATC di V livello), il medesimo dosaggio e la medesima via di somministrazione;
b) nei casi di cui alla lettera a), al fine di garantire la sostenibilita' della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuita' o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:
1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordoquadro;
2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo-quadro;
3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordoquadro;
c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validita' del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dalla data di immissione in commercio di uno o piu' farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, verificata la reale disponibilita' di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, anche ricorrendo alle modalita' di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i medicinali a base del medesimo principio attivo siano piu' di tre;
d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale e' riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), anche nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);
e) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
397. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».
398. Le disposizioni di cui al comma 397 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
399. A decorrere dall'anno 2026, il tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' rideterminato nella misura del 4,6 per cento. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti di spesa regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).
400. Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ulteriormente incrementato di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.