601. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono effettuati, limitatamente all'annualita' 2026, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
602. Per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sottoscritte dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge e' rifinanziato di 800.000 euro per l'anno 2026.
603. Al comma 692 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
b) le parole: «e' autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026».
604. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l'anno 2026. Per le attivita' di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.
605. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la durata massima dei contratti a tempo determinato di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge e' rideterminata in trentasei mesi e comunque non oltre il limite del 31 dicembre 2028. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l'anno 2026, di euro 4.697.149 per l'anno 2027 e di euro 3.262.415 per l'anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.
606. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-bis.1. Fermi restando i limiti complessivi massimi numerici di cui al comma 4, secondo periodo, e il limite delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2026 per il funzionamento della struttura di supporto, il Commissario straordinario, ove ve ne sia l'esigenza allo scopo di assicurare l'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite alla medesima struttura di supporto, e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti alla lettera b) del comma 4-bis, nel limite massimo di due unita', con le modalita' di cui alla lettera a) del medesimo comma».
607. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:
«6-bis.1. Il Commissario straordinario, all'esito della ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), puo' destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformita' ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater. Il Commissario straordinario assicura, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata di cui al presente articolo, dandone anche comunicazione nel proprio sito internet istituzionale».
608. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. In coerenza con le iniziative formulate nelle relazioni di cui al comma 11, per la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, da adottare entro il 31 gennaio 2026, e' autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Il Commissario straordinario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2026, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo Commissario all'entrata del bilancio dello Stato»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
2) al comma 3:
2.1) le lettere b), c), d), f) e g) sono abrogate;
2.2) dopo la lettera h-ter) sono aggiunte le seguenti:
«h-quater) coordina l'attivita' delle Autorita' di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalita' di cui al comma 3-bis dell'articolo 1;
h-quinquies) promuove e coordina l'elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsita' idrica;
h-sexies) coadiuva gli enti istituzionalmente competenti nell'attivita' di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni».
609. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 608, lettera b), numero 1), e' autorizzata la spesa di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la proroga della struttura di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.
610. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
611. Agli oneri derivanti dal comma 610, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
612. Per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 e' rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
613. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
614. Per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, e' autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 24 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20 e 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e una quota pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027 per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico previsti dal comma 2 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'articolo 1, comma 685, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
615. Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalita' con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
616. Al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unita' immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI alla presente legge. L'incremento di cui al primo periodo e' destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo le unita' immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.
617. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede al riparto delle risorse stanziate ai sensi del comma 616 tra i citati Commissari straordinari e Uffici speciali nel limite degli importi complessivi di cui all'allegato VI. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua un monitoraggio almeno annuale finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale per la ricostruzione, i cui esiti sono trasmessi per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.
618. I Commissari straordinari e gli Uffici speciali di cui al comma 616, con propri provvedimenti, definiscono i criteri per la concessione della misura, le modalita' di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonche' i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale di cui al comma 616 e del limite del costo complessivo dell'intervento.
619. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 644, dopo le parole: «finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40,»;
b) il comma 645 e' sostituito dal seguente: «645. Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata, da adottare su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonche' dell'esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge 18 marzo 2025, n. 40».
620. Alla legge 18 marzo 2025, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 1), le parole: «e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1» sono soppresse;
b) all'articolo 6, comma 1, al terzo periodo, le parole: «come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come rifinanziato anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207» e, al quarto periodo, le parole: «si provvede con successivi provvedimenti legislativi» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»;
c) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge»;
d) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono individuati i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione»;
e) all'articolo 10, comma 1, le parole: «Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, puo' essere previsto con disposizione di legge» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, puo' essere previsto»;
f) all'articolo 13, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «A seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), della presente legge e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, si provvede all'individuazione delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonche' dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2»;
g) all'articolo 14, comma 3, penultimo periodo, le parole: «, come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1» sono soppresse.
621. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «di interesse storico-artistico» a: «del medesimo articolo 12,» sono soppresse.
622. I termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono posticipati di sei mesi limitatamente al parametro «somma di 4 PFAS».
623. Nelle more della decorrenza dei termini di cui al comma 622, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all'allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo n. 18 del 2023 non concorrono al rispetto del valore di parametro della «somma di PFAS».
624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione del traguardo M1C1-97 ter del medesimo Piano, all'articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti',» sono inserite le seguenti: «nonche' nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta,». Resta ferma la disciplina del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
625. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 626, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.
626. Ai fini di cui al comma 625, il requisito di tre anni di servizio deve essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti di cui al comma 625.
627. Le assunzioni di cui al comma 625 possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale gia' assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
628. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.
629. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fino alla chiusura della contabilita' speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza»;
b) al comma 12:
1) il secondo periodo e' soppresso;
2) al terzo periodo, le parole: «indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data» sono soppresse e le parole: «detta Struttura di supporto» sono sostituite dalle seguenti: «la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984»;
3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «La Struttura di supporto di cui al precedente periodo e' soppressa a far data dal 31 gennaio 2026»;
c) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Al fine di definire i procedimenti giudiziari e il contenzioso in genere relativi agli interventi di cui al primo periodo del comma 14 ed a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026, il Commissario straordinario di cui al comma 1 e' nominato Commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Il Commissario liquidatore subentra nella titolarita' della contabilita' speciale intestata al presidente della regione Campania quale Commissario straordinario, ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nonche' di tutti i rapporti processuali e dei contenziosi gia' instauratisi alla data del 31 dicembre 2025 o relativi a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026 anche se instaurati dopo la suddetta data, con il compito di definirli, fino all'estinzione ed anche in via transattiva, nei limiti della capienza dei fondi allo scopo disponibili. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario liquidatore puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle Amministrazioni centrali dello Stato e dell'Unita' Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011»;
d) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. A decorrere dal 1° gennaio 2026, e' affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 la realizzazione ed il completamento degli interventi gia' attribuiti al presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della legge della regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1. A tale fine, il Commissario straordinario di cui al comma 1 subentra nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere. Per la realizzazione di detti interventi il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede con i poteri e le modalita' di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonche' delle risorse europee e nazionali gia' stanziate o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite alla contabilita' speciale di cui al comma 7 e accantonate in un apposito fondo, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b). Allo scopo di garantire la miglior coerenza delle opere con le esigenze attuali della pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica e impegno economico. Con ordinanza del Commissario straordinario e' disciplinato il subentro dell'autorita' competente in via ordinaria nella titolarita' degli interventi per i quali, alla data del 1° gennaio 2026, sia stato approvato il certificato di collaudo, di regolare esecuzione o altro atto analogo».
630. All'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter» sono sostituite dalle seguenti: «quelli comunque trasferiti alla titolarita' del Commissario straordinario,».
631. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo le parole: «per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2026, di euro 40 milioni, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di euro 60 milioni e, a decorrere dall'anno 2029, di euro 40 milioni annui».
632. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028».
633. All'articolo 1, comma 674, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «2023 e 2024» sono inserite le seguenti: «e di 2.350.000 euro per l'anno 2026».
634. All'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «al fine di promuovere» sono inserite le seguenti: «le politiche della dimensione subacquea nonche'»;
b) le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
635. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026.
636. Gli importi del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2026 di ciascuna regione a statuto ordinario, indicati nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, adottato ai sensi del secondo periodo del comma 786 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono proporzionalmente ridotti in base alla riduzione di cui al comma 635 del presente articolo.
637. Le regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della medesima legge che e' corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. Entro il 15 gennaio 2026, le regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'opzione per la previsione contenuta al primo periodo del presente comma ed entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, e' definita la situazione per singola regione della rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono rivisti, per ciascuna regione, i contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In presenza di obbligazioni sottostanti gia' assunte dalle regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Conseguentemente, ove tutte le regioni esercitino l'opzione prevista dal presente comma, il contributo alla finanza pubblica previsto all'articolo 1, comma 527, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' ridotto al massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2026 e il contributo previsto dall'articolo 1, comma 786, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ridotto al massimo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 euro per l'anno 2029. Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2026, risultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuiti al fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuite al fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
638. Dal 1° gennaio 2026 e' cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.
640. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalita' di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
641. Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanita'.
642. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione:
a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:
1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione e' in disavanzo di amministrazione di lettera E;
2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidita' e del fondo crediti di dubbia esigibilita', se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E e' positivo o pari a 0;
b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:
1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalita' previste dalla lettera a);
2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalita' previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;
c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:
1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalita' previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;
2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalita' previste dalla lettera a);
d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:
1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalita' previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;
2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalita' previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;
3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalita' previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;
e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;
f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanita'.
643. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidita' non e' accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.
644. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell'anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell'anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell'anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell'anno 2029, a 160 milioni di euro nell'anno 2030, a 119 milioni di euro nell'anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell'anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell'anno 2034.
645. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno e da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. II tavolo ha il compito di verificare le modalita' con cui i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 non inferiore al 30 per cento del disavanzo complessivo e non inferiore al 30 per cento della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, possono accedere alle misure previste dalle disposizioni di cui ai commi da 638 a 643, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dalle disposizioni di cui al comma 664. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
646. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 30 settembre dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell'anno successivo»;
b) all'articolo 51, comma 4, dopo le parole: «per spese di investimento» sono aggiunte le seguenti: «e puo' effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie»;
c) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:
«Art. 51-bis. - (Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale) - 1. Le regioni e le province autonome possono adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»;
d) all'articolo 68, comma 5, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;
e) all'articolo 68, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione»;
f) all'allegato 4/4, recante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 1, le parole: «entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento».
647. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151, comma 8, le parole: «Entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre»;
b) all'articolo 161, comma 4, le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si applica decorsi sette giorni dal termine previsto per l'approvazione di tale documento contabile».
648. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al presente comma si applica in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di tale documento contabile, nonche' di mancato invio, entro sette giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
649. All'articolo 1, commi 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e 2027», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».
650. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 751, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028», le parole: «Per il solo anno di imposta 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni d'imposta 2025 e 2026» e le parole: «al 15 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente al 15 aprile 2025 e al 15 aprile 2026»;
b) al comma 752, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».
651. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 455, le parole: «per gli anni dal 2024 al 2033» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2026 al 2034»;
b) al comma 456, le parole: «, da adottare entro il 31 marzo 2024» sono soppresse;
c) al comma 458:
1) all'alinea, le parole: «, entro il 15 febbraio 2024,» sono soppresse, le parole: «risorse proprie pari ad almeno la meta' del contributo annuo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse proprie pari ad almeno il 35 per cento del contributo annuo» e le parole: «da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «adottate, anche prima della sottoscrizione dell'accordo, per il perimetro non sanitario del bilancio»;
2) alla lettera a), le parole: «in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «in aumento rispetto alle aliquote vigenti nell'anno 2023»;
d) dopo il comma 458 e' inserito il seguente:
«458-bis. Gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 458 prevedono l'impegno della regione a:
a) presentare, alla fine degli esercizi 2026 e 2027, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
b) presentare, alla fine degli esercizi dal 2028 al 2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a zero o negativo, calcolato con le medesime modalita' di cui alla lettera a);
c) ridurre, dal 2026 al 2034 rispetto all'esercizio precedente, di almeno il 10 per cento il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine di ciascun esercizio, a meno che non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio»;
e) al comma 459, le parole: «con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale» e le parole: «Per l'esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali» sono soppresse;
f) al comma 463, le parole: «del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2026».
652. In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, e' attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente dovuti agli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularita'. Entro il 30 aprile 2026 e' riavviato il tavolo tecnicopolitico di cui al punto 10 dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularita' e la definizione delle relative misure compensative.
653. In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, i criteri da applicare a regime, a decorrere dall'anno 2027, per la quantificazione del capitolo 1200 del bilancio dello Stato, oggetto di compartecipazione da parte della regione Sardegna, sono definiti in apposito tavolo con la regione entro il 31 luglio 2026.
654. In attuazione del punto 5 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione degli incendi e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, la regione Sardegna e l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), in coerenza con il Piano integrato di attivita' e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono assumere, nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028, unita' di personale con contratto a tempo determinato. Le predette assunzioni, pur nel rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione contabile, non rilevano in relazione ai limiti previsti dai commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Relativamente alle assunzioni in oggetto, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' incrementato a valere sulle risorse di cui al primo periodo per il triennio 2026-2028 per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2025, delle risorse per la retribuzione accessoria.
655. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, le facolta' assunzionali della regione, per il triennio 2026-2028, sono esercitate sulla base della regola del turn over al 125 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La maggiore spesa per assunzioni di personale derivante dall'incremento del 25 per cento della percentuale del turn over ordinario prevista dal primo periodo non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
656. In attuazione del punto 7 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, la regione puo' approvare apposite disposizioni legislative con le quali e' stabilita autonoma misura di contenimento della spesa del personale improntata al principio di sostenibilita' finanziaria secondo i criteri indicati nell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in ogni caso, idonea ad assicurare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonche' idonea ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.
657. In attuazione dell'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 12 dicembre 2025, sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e' riconosciuto l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207. Gli importi riconosciuti a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicati nella tabella di cui all'allegato IX alla presente legge.
658. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2026 un'intesa ai sensi dell'articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
659. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011:
a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio di previsione delle citta' metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui e' stato accertato un miglioramento della capacita' di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' sulla base dei risultati di un solo esercizio e' consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facolta' di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;
b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;
d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attivita' e delle tempistiche del processo di spesa.
660. Al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:
«Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
b) e' stata completata la verifica del progetto di fattibilita' tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».
661. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalita' di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 659, lettera b).
662. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attivita' di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO - Asset management company S.p.A.
2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis puo' riguardare anche i carichi gia' affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. le attivita' di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies.
2-quinquies. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. provvede alle attivita' di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarita' delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies.
2-sexies. Per le finalita' di cui al comma 2-quater, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. puo' costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o piu' patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed e' depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.
2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva.
2-octies. Per le attivita' di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o piu' operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e concorrenza. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attivita' di monitoraggio delle attivita' svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attivita' di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformita' alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilita' e corretta gestione delle risorse.
2-novies. I soggetti affidatari dell'attivita' di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare:
a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneita' della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attivita' e l'assunzione del rischio operativo;
b) della capacita' di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
c) della capacita' organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilita' di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;
d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di piu' debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.
2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate - Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facolta' di opposizione previste dalle normative vigenti.
2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies».
663. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. L'ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compreso il fondo anticipazione di liquidita', con deliberazione di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. L'eventuale disavanzo puo' essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
664. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 898 e' inserito il seguente:
«898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformita' al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dal presente comma».
665. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente».
666. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si da' luogo al rimborso degli importi gia' trattenuti o versati nelle annualita' pregresse».
667. L'area del comprensorio denominato «Falconera-Palangon» del comune di Caorle, distinta in catasto come nell'allegato X alla presente legge, e' trasferita al patrimonio disponibile del comune medesimo.
668. All'area di cui al comma 667 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 della medesima legge.
669. In considerazione della delibera n. 1305/DGR della Giunta regionale del Veneto del 20 ottobre 2025, il trasferimento di porzioni dell'area del demanio idrico di cui all'allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese della regione Veneto relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree medesime, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.
670. Il trasferimento di porzioni dell'area del demanio marittimo di cui all'allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione dell'area medesima, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.
671. In relazione alle aree di cui al comma 667, dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992, ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree di cui all'allegato X comunque motivati nonche' le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennita' afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo. A tal fine, l'Agenzia del demanio trasmette in via telematica all'agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione.
672. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 2020 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2028».
673. Il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.
674. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
675. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 785 e' inserito il seguente:
«785-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 783, 784 e 785, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni in termini di competenza e di cassa tra i pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno».
676. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere a) e b) sono abrogate.
677. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
678. All'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «negli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».
679. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028» e dopo la parola: «emessi» sono inserite le seguenti «, comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito,».
680. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «in euro 6.872.590.365 per l'anno 2026, in euro 6.928.590.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.590.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.594.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.517.113 annui a decorrere dall'anno 2031» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.887.700.365 per l'anno 2026, in euro 6.933.700.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.900.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.700.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.704.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.627.113 annui a decorrere dall'anno 2031».
681. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), per specifiche esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, i quali beneficiano dell'esenzione dall'IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 3.753.279.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a euro 3.753.389.000 a decorrere dall'anno 2026»;
b) alla lettera c), le parole: «destinato, per euro 1.885.643.345,70» sono sostituite dalle seguenti: «destinato, per l'anno 2026 per una somma pari a euro 1.900.643.345,70, per l'anno 2027 per una somma pari a euro 1.890.643.345,70, per l'anno 2028 per una somma pari a euro 1.885.843.345,70 e a decorrere dall'anno 2029 per una somma pari a euro 1.885.643.345,70»;
c) dopo la lettera d-duodecies) e' aggiunta la seguente:
«d-terdecies) a decorrere dall'anno 2026, al comune di Roma Capitale non si applicano le modalita' di riparto previste dalla lettera c). Il versamento spettante da risorse storiche e perequazione a carico del comune di Roma Capitale per assegnazione al Fondo di solidarieta' comunale, di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' fissato in euro 79.622.195 nell'anno 2026, in euro 69.622.195 nell'anno 2027 e in euro 57.622.195 annui a decorrere dall'anno 2028. Inoltre, a decorrere dall'anno 2026, la quota dell'IMU trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarieta' comunale e' fissata in euro 217.035.438».
682. All'articolo 35, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: «esclusivamente» e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».
683. Nelle more della revisione della fiscalita' collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell'anno 2026. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:
a) per il 70 per cento e' destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) per il 30 per cento e' destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalita' di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilita', e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
684. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalita' di individuazione del maggior gettito di cui al comma 683, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 683, lettera b), nonche' le modalita' di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b).
685. All'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalita' di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025. Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni di euro e' destinata ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime condizioni»;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le somme sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalita' di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata»;
c) al secondo periodo, le parole: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti».
686. All'articolo 1, comma 777, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «in un periodo massimo di 10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di annualita' variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: a) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di dieci anni; b) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di quindici anni; c) oltre 600 euro per abitante, in un massimo di venti anni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione».
687. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, conservate in conto residui relative agli anni 2023 e 2024 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2026 per essere riassegnate nello stesso esercizio finanziario al medesimo Fondo in favore dei comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali o di accordi transattivi ad esse collegati, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati. Le spese da sostenere riguardano le richieste non soddisfatte nelle annualita' 2023 e 2024, considerate cumulativamente, e sono comunicate dai comuni di cui al presente comma al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2026, con modalita' telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le calamita' naturali o i cedimenti strutturali di cui al primo periodo devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente legge. Alla compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 870.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
688. All'articolo 2, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 168, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278».
689. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente nonche' l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
a) quote del fondo di solidarieta' comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
690. Nell'ambito del completamento delle procedure di trasferimento di funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le province, al fine di procedere alla chiusura delle proprie societa' in house le cui attivita' sono state oggetto di trasferimento ad altri enti, sono autorizzate, in deroga all'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a trasferire alle stesse societa' in house le risorse finanziarie strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento di cui alla citata legge 7 aprile 2014, n. 56.
691. Al fine di garantire la continuita' amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonche' l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, gli incarichi di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalita' ivi previste, per ulteriori dodici mesi.
692. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la lettera l-bis) e' sostituita dalla seguente:
«l-bis) Costa dei Trabocchi e Teatina».
693. All'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, dopo le parole: «d'intesa con la regione interessata» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni interessati» e le parole: «Costa teatina», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Costa dei Trabocchi e Teatina».
694. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 3-bis e' abrogato.
695. In attuazione della missione 1, componente 1, e della missione 2, componente 4, del PNRR, per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione, gli enti locali, nell'immediatezza di eventi straordinari e critici, in relazione alle funzioni loro attribuite, possono avvalersi, senza oneri a carico dei propri bilanci, della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana quale struttura permanente di supporto alla redazione degli atti amministrativi necessari a fronteggiare l'emergenza, anche ai fini della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative.
696. In attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i commi dal presente fino al comma 714 disciplinano i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni standard, nonche' le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
697. In materia di sanita' di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e successivi aggiornamenti.
698. In materia di assistenza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti nei commi da 699 a 711.
699. Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equita' sociale e territoriale, e' istituito un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni.
700. Il Sistema di cui al comma 699 garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura le prestazioni di cui all'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e gli ulteriori seguenti livelli essenziali delle prestazioni:
a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, come previsto dall'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) un'equipe multidisciplinare, come prevista dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico, definito ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55, ogni 20.000 abitanti;
c) un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.