201. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di cui al primo periodo e' innalzato a euro 5.300»;
2) al comma 6, le parole: «il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla meta' del predetto limite annuo di cui al comma 4»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, le parole:
«50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia»;
1.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione puo' essere interamente erogata in capitale»;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.
3-ter. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'eta' dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalita' della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
3-quater. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma.
3-quinquies. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante e' mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo e' riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione»;
3) ai commi 5 e 6, dopo la parola:
«rendite» e' inserita la seguente: «vitalizie» e dopo la parola: «rendita», ovunque ricorre, e' inserita la seguente: «vitalizia»;
4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonche' a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.
6-ter. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo e' applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore»;
5) al comma 8, la cifra: «5.164,57» e' sostituita dalla seguente: «5.300»;
6) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Ferma restando l'intangibilita' delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quinquies, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'»;
c) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: «nei limiti e secondo le modalita' stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse;
d) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:
«n-bis) definisce la periodicita' e il numero minimo di rate in cui e' frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all'articolo 11, comma 3-bis;
n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9».
202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni.
203. All'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attivita', la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresi' tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attivita', la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato».
204. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entita' della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono» sono inserite le seguenti: «, in modo automatico o esplicito,»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater,»;
c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. L'adesione automatica di cui al comma 7 opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di piu' forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione e' quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Cio' comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non e' obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. II TFR e' devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater.
7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica e' quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale e' conferito l'intero importo del TFR.
7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore puo' comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta puo' essere successivamente revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.
7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne da' comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data»;
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischiorendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'eta' anagrafica dell'aderente»;
e) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilita' per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR e' conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento».
205. Le disposizioni di cui al comma 204 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.
206. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2027»;
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2027,» sono soppresse;
c) il terzo periodo e' soppresso.
207. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 206 del presente articolo, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, e' riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma e' riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con piu' di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio piu' piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attivita' di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilita' della somma di cui al presente comma, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilita' di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilita' relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attivita' derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
208. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e' innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, e le maggiorazioni di cui alla lettera a) dell'allegato 1 del medesimo regolamento sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' incrementata di 125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 8;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' incrementata di 14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 9;
c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 340,78 milioni di euro per l'anno 2026, di 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, di 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, di 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, di 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, di 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, di 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, di 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, di 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;
d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementate di 3,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
209. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2026, per le attivita' di cui al comma 1 l'INPS coopera anche con il Ministero dell'interno e con l'Automobile Club d'Italia. A tale fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel pubblico registro automobilistico»;
b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la presentazione della DSU per il tramite dei centri di assistenza fiscale avviene prioritariamente in modalita' precompilata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di politiche per la famiglia, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono aggiornate le modalita' operative e tecniche per consentire al cittadino, anche tramite i centri di assistenza fiscale, la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza».
210. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di eta' minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, e' riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
211. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato, l'esonero e' riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.
212. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 e' compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
213. L'esonero contributivo di cui ai commi da 210 a 212 e' riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 210 al presente comma.
214. Fermo restando quanto previsto dal capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attivita' lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di eta' del figlio piu' piccolo o senza limiti di eta' nel caso di figli con disabilita', e' riconosciuta la priorita' nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.
215. Al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorita' di cui al comma 214, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 214 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
216. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 215.
217. L'esonero di cui ai commi da 214 a 218 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 214 a 218 e' compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
218. L'esonero contributivo di cui ai commi da 215 a 217 e' riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 214 al presente comma.
219. Al fine favorire la genitorialita', rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l'obiettivo di preservare l'occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, comma 1, alinea, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «quattordici»;
b) all'articolo 33, comma 1, la parola: «dodicesimo» e' sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;
c) all'articolo 34, commi 1 e 3, la parola: «dodicesimo» e' sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;
d) all'articolo 36, commi 2 e 3, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «quattordici».
220. All'articolo 47, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «nel limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci giorni» e le parole: «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici».
221. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parita' di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro puo' essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di eta' del bambino».
222. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attivita' socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attivita' a favore dei minori.
223. Con decreto dell'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti:
a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni;
b) le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.
224. All'articolo 2, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, le parole: «100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «550.000 euro per l'anno 2026 e 700.000 euro per l'anno 2027».
225. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di eta' inferiore a diciotto anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
226. Con decreto dell'Autorita' politica delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri per dare attuazione alle misure di cui al comma 225 tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere inferiore a 20.000 euro.
227. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo e' destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilita' e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attivita' di cura non professionale.
228. Per le finalita' di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
229. Per le finalita' di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementata di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
230. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite in parti uguali per le seguenti finalita':
a) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attivita' dei centri antiviolenza; tali risorse sono ripartite tra le regioni con le modalita' di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
b) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attivita' delle case-rifugio per le donne vittime di violenza.
231. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
232. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 231.
233. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attivita' educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il riferimento alla violenza contro le donne, nonche' in materia di pari opportunita', consenso, diritto all'integrita' fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonche' le modalita' di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.
234. Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprieta' e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta', nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
235. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 234, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.
236. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 11 milioni di euro per l'anno 2026 e a 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».
237. Per l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennita' di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.
238. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunita' montane e alle comunita' isolane o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione».
239. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella di cui all'allegato II alla legge di bilancio per l'anno 2026, a decorrere dall'anno 2026 con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione a favore delle predette amministrazioni delle risorse del fondo di cui al comma 1 da destinare all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio».
240. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unita' di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, per un numero massimo di:
a) 500 unita' per l'anno 2026;
b) 1.000 unita' per l'anno 2027;
c) 500 unita' per l'anno 2028.
241. Per le finalita' di cui al comma 240 e' istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l'anno 2029, di euro 101.937.454 per l'anno 2030, di euro 101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l'anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l'anno 2036, di euro 105.200.441 per l'anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.
242. Per le spese concorsuali connesse alle previsioni di cui al comma 240 e' autorizzata la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
243. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 240 e' autorizzata la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026, di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l'anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029.
244. Al fine di fronteggiare le criticita' della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operativita' e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' autorizzato a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unita' di personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in servizio e' disposto con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno e, se perdurano le esigenze di servizio, puo' essere prorogato.
245. Il trattenimento di cui al comma 244 si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo e non puo' essere disposto nei confronti del personale che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
a) nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto»;
b) sia sospeso cautelarmente dal servizio nell'ambito di un procedimento disciplinare;
c) nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare;
d) sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale e' stata esercitata l'azione penale;
e) abbia subito una condanna per un delitto non colposo. La presente disposizione si applica anche nei casi in cui il giudizio e' stato definito ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in deroga al disposto dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.
246. Il personale di cui al comma 244 cessa, comunque, dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di eta'.
247. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Il commissario straordinario compie, altresi', d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria degli interventi del programma e nel limite delle risorse previste dal programma anche attraverso la modifica degli interventi dello stesso, gli atti necessari per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano, in ragione delle rinnovate esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Sono inclusi nel programma di cui al comma 2 i nuovi interventi di ampliamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle strutture detentive di Forli' Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate, Milano Opera, Milano San Vittore (raggi II e IV) e Roma Rebibbia, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, di cui euro 27.050.000 nell'anno 2026, euro 74.426.000 nell'anno 2027 ed euro 40.324.000 nell'anno 2028. Per gli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse sono trasferite sulla contabilita' speciale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 11. Ai fini dell'inclusione degli interventi di cui al primo periodo, il programma di cui al comma 2 e' aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo che, nelle more dell'aggiornamento del programma, il commissario straordinario puo' esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini dell'attuazione dei predetti interventi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario, con i poteri conferiti dal presente articolo, si avvale, in qualita' di soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
248. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all'articolo 59, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttivita' delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attivita' di prevenzione e controllo. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attivita' volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attivita' di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il 25 per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attivita' di cui al medesimo sesto periodo del comma 7, le specifiche attivita' incentivabili e i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali alla realizzazione degli obiettivi di produttivita' delle agenzie».
249. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonche' il rafforzamento della capacita' di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.
250. Al fine di mantenere gli attuali standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto, al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 814, comma 2, la cifra:
«2.000» e' sostituita dalla seguente: «2.032» e la cifra: «600» e' sostituita dalla seguente: «610»;
b) dopo l'articolo 2197-sexies e' inserito il seguente:
«Art. 2197-septies. - (Alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera) - 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 704 e nell'ambito degli organici di legge di cui all'articolo 815, comma 1, lettera a), come determinati dall'anno 2026 all'anno 2030, e' autorizzato, per ciascun anno, il reclutamento fino al massimo di 100 volontari in servizio permanente, mediante concorso pubblico.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 24 anni;
b) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;
c) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualita' di volontari in servizio permanente.
3. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per la categoria nocchiere di porto con il grado di sottocapo di 3^ classe e sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria della selezione pubblica, con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla decorrenza attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 704».
251. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 250, lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 2.453.281 per l'anno 2026 ed euro 2.495.906 a decorrere dall'anno 2027.
252. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 250 e 251, ivi comprese le spese di vettovagliamento, e' autorizzata la spesa di euro 65.381 a decorrere dall'anno 2026.
253. Al fine di garantire la piena funzionalita' e il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» e' autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonche' a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.
254. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 555 e' inserito il seguente:
«555-bis. Al personale di ItaliaMeteo appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'universita' e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 559».
255. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi a disposizione dell'attivita' di vigilanza, favorendo l'ulteriore digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento e potenziamento delle infrastrutture e di razionalizzazione dei sistemi informativi, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), in coerenza con le proprie strategie informatiche, puo' avvalersi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione.
256. Le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale, ivi incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di trattamento di fine rapporto (TFR), in materia di welfare integrativo stabilite, esclusivamente per il personale dipendente, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi, possono applicarsi anche al presidente e ai componenti dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorita' nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sulla base di specifica delibera adottata a tal fine dai singoli collegi o organi di vertice comunque denominati.
257. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 256 le autorita' di cui al comma 256 provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l'ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti.
258. All'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attivita' di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell'integrita' dei mercati, della capacita' contributiva dei soggetti vigilati nonche' della complessita' delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti».
259. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze in materia di tutela del consumatore nonche' in materia di concorrenza, la pianta organica dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' aumentata di sedici unita' di ruolo della carriera direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di dieci e sei unita' di personale di cui la medesima Autorita' puo' avvalersi in posizione di comando, rispettivamente previsti dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127.
260. Le assunzioni delle sedici unita' di cui al comma 259 possono essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
261. Al fine di equiparare il trattamento spettante a figure dirigenziali aventi il medesimo profilo professionale a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ferma restando la corresponsione di una retribuzione di posizione di misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero, e' riconosciuta un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al 70 per cento della retribuzione di posizione e, comunque, non superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero».
262. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, con le modalita' e i termini delle procedure di cui all'articolo 35-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le unita' di personale reclutate ai sensi dell'articolo 13, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in possesso dei necessari requisiti, a valere sulle facolta' assunzionali di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, destinate alle assunzioni di personale di categoria B, posizione economica F3, nel limite di venti unita'.
263. Il Ministero della cultura puo' conferire un incarico dirigenziale di livello generale e un incarico dirigenziale di livello non generale oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
264. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' conferire un incarico dirigenziale di livello generale e cinque incarichi dirigenziali di livello non generale, di cui due per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno ciascuno per le esigenze del Dipartimento dell'economia e del Dipartimento delle finanze nonche' uno per le esigenze del Gabinetto del Ministro, oltre il limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. Al fine di potenziare lo svolgimento delle attivita' relative all'innovazione e alla valorizzazione degli asset pubblici, con compiti di analisi finanziaria, settoriale e regolatoria funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie di trasformazione, collaborazione e riduzione dei costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze del Dipartimento dell'economia, e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, dieci unita' da inquadrare nell'area dei funzionari del CCNL del comparto funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale e' effettuato, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di 461.405 euro per l'anno 2026 e di 553.686 euro a decorrere dall'anno 2027. E' istituita, presso il Dipartimento delle finanze del predetto Ministero, una posizione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento e riduzione di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
265. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, le parole: «quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente per i Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, per le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e per il Corpo della Guardia di finanza».
266. In considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale America's cup, e' assegnato alla Direzione marittima di Napoli, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, un contributo pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, per avviare, ad integrazione dei lavori gia' programmati, un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzare presso gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione rientranti nell'ambito della giurisdizione della medesima Direzione marittima e dalla stessa individuati.
267. Agli oneri derivanti dal comma 266, pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
268. All'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in ogni caso, possono essere nominati negli organi di amministrazione e controllo di societa' partecipate, anche indirettamente, dallo Stato e i relativi compensi sono corrisposti direttamente al medesimo Ministero, che provvede nel rispetto delle disposizioni vigenti».
269. Al fine di incrementare e potenziare le funzioni in ambito territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguente acquisizione di personale dirigenziale da destinare alle sedi territoriali, all'articolo 23-quinquies, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «di 3 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro unita'». Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 277.051 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
270. In deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2026 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) puo' incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell'indennita' per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 8 della sezione seconda del CCNL per il personale dirigente del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione - parte economica 1996-1997, del 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
271. Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' un organismo consultivo del Governo ed e' composto da un massimo di trentasei membri, compreso il presidente. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' un organismo con sultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, ed e' composto da un massimo di venti membri, compreso il presidente. I membri del CNB e i membri del CNBBSV sono nominati per quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
272. Le finalita', i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in coerenza con i relativi compiti, individua, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. Ai presidenti e ai componenti del CNB e del CNBBSV di cui al comma 271 e' corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di quindici sedute annue. A tal fine e' autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
273. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 65, le parole: «dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» sono soppresse;
b) i commi 66, 66-bis e 66-ter sono sostituiti dai seguenti:
«66. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi, come definiti ai sensi del comma 66-bis, terzo periodo, derivanti dalle seguenti attivita':
a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonche' attivita' di operatore di rete anche televisivo e prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l'utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
c) fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonche' di servizi di piattaforme di condivisione di video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonche' di opere cinematografiche e musicali, di attivita' pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicita', ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
d) editoria, anche elettronica, e prestazione di servizi della societa' dell'informazione che consentono l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonche' di agenzia di stampa, di media monitoring e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
e) prestazione di servizi digitali, anche tramite siti di e-commerce, nonche' prestazione di servizi intermediari di cui all'articolo 3, lettere g), i) e j), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, non ricompresi nelle lettere da a) a d) del presente comma.
66-bis. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione sportiva. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, e' stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive, compresi i format televisivi; dall'attivita' di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entita' di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi. Per "ricavi" si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, come risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili.
66-ter. In sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 66, la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2025 e' incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al medesimo comma 66.
66-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione di cui al comma 66 possono essere disposte con deliberazione motivata dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell'aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non piu' di tre incrementi nell'arco di un quinquennio.
66-quinquies. Resta fermo il potere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro».
274. L'articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
«Art. 16. - (Diritti amministrativi) - 1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attivita' di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato 12. Il Ministero, nel determinare l'entita' della contribuzione, puo' definire eventuali soglie di esenzione.
3. Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
275. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
276. Al fine di rafforzare la tutela e la promozione dei diritti delle persone di minore eta', all'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli incarichi dirigenziali relativi al posto di livello dirigenziale generale e ai posti di livello dirigenziale non generale sono conferiti secondo le procedure di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, limitatamente alla posizione di livello dirigenziale generale e a una posizione di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fermo restando il limite della dotazione organica di cui al secondo periodo, per esigenze organizzative o di funzionamento l'Autorita' garante puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In aggiunta al personale di cui al comma 1, il titolare dell'Autorita' garante puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un consigliere, quale supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il raccordo con l'Ufficio dell'Autorita' garante, con incarico di durata non superiore al mandato del titolare dell'Autorita' garante e con compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, nonche' di esperti a titolo gratuito oppure con un compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Autorita' garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a 100.000 euro».
277. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 276, pari a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
278. Al comma 619 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine e' autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
279. Agli oneri derivanti dal comma 278, nel limite di 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 617 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
280. Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacita' industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le attivita', le aree e le relative opere, nonche' i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacita' industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale.
281. Al fine di tenere conto delle previsioni della raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 (C/2023/1344), per i profili di studio e ricerca in materia di finanza degli enti dell'economia sociale al fine di rafforzare la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica tributaria e fiscale nazionale, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, i cui membri sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell'ambito dell'economia sociale, di cui uno individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto sono definiti la durata e il compenso nel limite di spesa complessivo di 300.000 euro annui. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
282. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9-quater, comma 6, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, all'atto della sostituzione per cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dall'incorporata societa' Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A., i fondi per il trattamento accessorio del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono adeguati in modo tale da assicurare l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2024.
283. Al fine di garantire la programmazione e il coordinamento delle attivita' di rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di performance amministrativa, garantendo il consolidamento a lungo termine dei traguardi raggiunti con il PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui al primo periodo, la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca e' assegnata a supporto del capo del Dipartimento della funzione pubblica. La relativa posizione dirigenziale di livello generale puo' essere coperta anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 316.171 nell'anno 2026 e di euro 313.671 annui a decorrere dall'anno 2027.
284. Al fine di assicurare le attivita' di cui al comma 714, nonche' quelle di cui al comma 227 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza. I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il citato Dipartimento e', altresi', autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unita' di personale di prestito proveniente dal comparto funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999. Il Dipartimento e' autorizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 affinche', entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonche' per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027.
285. L'articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e' abrogato.
286. Al fine di rafforzare le attivita' di vigilanza e regolamentazione in materia di salute e sicurezza, digitalizzazione e monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, nonche' di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' conferire, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, due incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Detti incarichi possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
287. Gli incarichi di cui al comma 286 sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
288. Agli oneri derivanti dal comma 283, pari a 316.171 euro nell'anno 2026 e a 313.671 euro annui a decorrere dall'anno 2027, e dal comma 284, pari a 891.040 euro nel l'anno 2026 e a 871.040 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dai risparmi di spesa recati dal comma 285;
b) quanto a 895.720 euro per l'anno 2026, a 873.220 euro per l'anno 2027 e a 1.184.711 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
289. Il limite previsto dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, pari al 5 per cento del contingente di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11, per l'assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, e' elevato al 10 per cento.
290. Ai fini di cui al comma 289 e' autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e la dotazione di bilancio destinata alle finalita' di cui all'articolo 11, comma 10, del medesimo decreto e' incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.
291. Il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2026, 2027 e 2028, non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale.
292. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 291 e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
293. Al fine di garantire il miglioramento dell'efficienza della giustizia amministrativa e della giustizia ordinaria, assicurando la funzionalita' degli uffici giudiziari e valorizzando l'esperienza dell'ufficio per il processo tramite la stabilizzazione prevista dall'articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al medesimo articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della selezione comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia. Il Ministero procede altresi' alla formazione di una graduatoria unificata, avente validita' triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all'esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva. Successivamente allo scorrimento della graduatoria unificata da parte del Ministero della giustizia fino all'integrale copertura dei posti, la medesima graduatoria e' utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta. I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie facolta' assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione puo', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all'integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia puo' scorrere la relativa graduatoria nell'ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all'integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni»;
3) al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali».
294. Per le medesime finalita' di cui al comma 293 del presente articolo, all'articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112,» sono inserite le seguenti: «nonche' all'articolo 5, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14».
295. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000».
296. All'articolo 19-quater, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 15.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000».
297. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 549:
1) al primo periodo, le parole: «d'indirizzo» sono soppresse;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Comitato e' formato da tredici componenti, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della medesima Presidenza, con funzione di coordinatore, e da dodici esperti designati uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministro della cultura e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
3) al terzo periodo:
3.1) dopo le parole: «per il tramite» sono inserite le seguenti: «del coordinatore e»;
3.2) la parola: «Ministero», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «Ministro»;
3.3) le parole: «dell'istruzione,» sono soppresse;
3.4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del direttore dell'Agenzia di cui al comma 551»;
b) al comma 550:
1) al primo periodo, le parole: «presso la» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Dipartimento della protezione civile della»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 551:
1) le parole: «, con sede centrale in Bologna,» sono soppresse;
2) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) coordinamento degli enti meteo di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186, per le finalita' di cui al presente comma»;
d) al comma 554, lettera b), le parole: «facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «risorse finanziarie disponibili di cui al comma 559»;
e) il comma 557 e' sostituito dal seguente:
«557. Lo statuto di ItaliaMeteo, predisposto nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' adeguato alle disposizioni del presente comma ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Protezione civile, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'universita' e della ricerca. L'Agenzia ItaliaMeteo e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca relativamente all'attivita' scientifica e di ricerca. Il medesimo Dipartimento formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'universita' e della ricerca. Lo statuto individua la sede, gli organi e la dotazione organica dell'Agenzia di cui al comma 553 e definisce le modalita' di svolgimento delle funzioni di vigilanza. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono assicurate dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri con le modalita' definite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;
f) il comma 559 e' sostituito dal seguente:
«559. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attivita'».
298. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed e' nominato Commissario straordinario dell'Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera e) del comma 297 del presente articolo.
299. Il Commissario straordinario di cui al comma 298, per il periodo in cui e' in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell'Agenzia.
300. Il Commissario straordinario di cui al comma 298 resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo.