DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (CE) N. 1290/2005, RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE, E MODIFICHE ALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1986, N. 898, IN TEMA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI IN MATERIA DI AIUTI COMUNITARI NEL SETTORE AGRICOLO1. Al fine di garantire il corretto adempimento di quanto disposto dall' articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune, all' articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: "interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare" sono inserite le seguenti: "nonché per le altre finalità istituzionali dell'AGEA".
2. All' articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.".