Legge del 1990 numero 287 art. 23


RELAZIONE ANNUALE
1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.
(Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 47, L. 23 luglio 2009, n. 99)

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