Legge del 1974 numero 298 art. 53


Procedure relative alla fissazione delle tariffe a forcella
Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonché le relative successive modifiche, sono proposte dal comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Questi - sentite le regioni nonché le rappresentanze confederali nazionali di settori economici direttamente interessati - sulla base delle direttive del CIP approva le tariffe, le condizioni e le relative modifiche, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte ovvero le rimanda al comitato centrale per l'albo con le proprie osservazioni entro lo stesso termine.
Se il Ministro rimanda con sue osservazioni le proposte tariffarie al comitato centrale per l'albo, questo gli sottopone nuove proposte modificate in conformità di dette osservazioni ovvero formula proprie controsservazioni confermando le proposte tariffarie già presentate. Ove il Ministro accetti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato, il decreto di approvazione delle proposte tariffarie è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento delle nuove proposte o delle controsservazioni; il Ministro se non ritiene soddisfacenti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato centrale per l'albo, procede alla rettifica delle proposte presentate dal comitato stesso, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dal ricevimento delle controsservazioni o delle nuove proposte.
Il Ministro formula le osservazioni di cui al primo comma o procede alle rettifiche previste al secondo comma, qualora le tariffe, le condizioni di applicazione o le relative modifiche siano state determinate senza l'osservanza delle norme del presente titolo oppure qualora le rispettive determinazioni siano da rettificare sotto l'aspetto tecnico ed economico.
Nelle tariffe pubblicate sono specificati i limiti massimi e minimi delle forcelle.
Il Ministro - di sua iniziativa o su indicazione delle rappresentanze dei settori economici di cui al primo comma - può richiedere al comitato centrale per l'albo eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni tariffarie in vigore. Il comitato centrale per l'albo - entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta - è tenuto a formulare in merito al Ministro proposte ed osservazioni. Il Ministro, ricevute le proposte del comitato, le approva secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo. Se non ritiene soddisfacenti le proposte o le osservazioni del comitato o non abbia ricevuto da questo risposta nel termine stabilito, il Ministro - sentite le rappresentanze dei settori economici direttamente interessati - adotta i provvedimenti tariffari che, secondo i criteri di cui al terzo comma, ritiene più appropriati, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle proposte o delle osservazioni stesse o, in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto al comitato per la formulazione di proposte od osservazioni.

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