Legge del 1974 numero 298 art. 55


Fissazione del prezzo per contratti di trasporto con l'intervento di un ausiliario
Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcella il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualità dell'ausiliario di trasporto, nonché il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 56 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo.

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