Legge del 1974 numero 298 art. 57


Obbligo di informazioni e notizie
Le imprese di trasporto, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, nonché gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto sono tenuti a fornire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e ai funzionari da questo dipendenti nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dallo stesso incaricati tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo. Detti funzionari ufficiali ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonché di esigere chiarimenti e informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione del presente titolo sono coperte dal segreto professionale.

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