Legge del 1941 numero 633 art. 13


1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
(Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.)

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