Legge del 1941 numero 633 art. 12-bis


1. Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
(Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169)

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