Legge del 1941 numero 633 art. 12


CAPO III - Contenuto e durata del diritto d'autore SEZIONE I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera
1. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
2. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
3. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

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