Legge del 1913 numero 89 art. 89


1. Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.
2. Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportato la maggioranza assoluta di voti.
3. Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta l'elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s'intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
4. A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.

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