Legge del 1913 numero 89 art. 74


CAPO V Degli onorari e degli altri diritto del notaro e delle spese
1. Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.
2. Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge (per la determinazione della tariffa di cui al presente articolo vedi il D.M. 27 novembre 2001).

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