Legge del 1913 numero 89 art. 71


1. Il notaro può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono.
2. Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verrà compilato dal notaro che ne redigerà apposito verbale, in presenza della parte o delle parti.
3. Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaro, che vi farà precedere l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.
4. L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaro.
5. Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno dalla data, nell'archivio notarile distrettuale.
6. Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare la loro identità e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.
7. Il notaro ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta e ne curerà la collazione col notaro trasmittente.
8. Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà lasciare copie, salva la facoltà di cui all'art. 67 per il notaro trasmittente.
9. Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.

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