Legge del 1913 numero 89 art. 68-ter



1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.
2. Quando l'uso di un determinato supporto non è prescritto dalla legge o non è altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.
3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.
(Articolo aggiunto dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110)

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