Legge del 1913 numero 89 art. 62-ter



1. Nella struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l'indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
2. Il notaio attesta la conformità all'originale delle copie di cui al comma 1.
(Articolo aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110)

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