Legge del 1913 numero 89 art. 52-bis



1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.
(Articolo aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110)

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