1 - Scannerizzazione ed acquisizione della firma autografa tramite tablet: limiti di utilizzo


Massima

4 aprile 2014

L’acquisizione a mezzo scanner della firma autografa apposta su carta non integra una firma elettronica e pertanto non è utilizzabile per la sottoscrizione dell’atto notarile informatico ai sensi dell’articolo 52-bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (atto pubblico) e dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (scrittura privata autenticata).

L’acquisizione della firma a mezzo tablet o dispositivi similari è utilizzabile solo se ricorrono specifici requisiti di interoperabilità, non facilmente riscontrabili nelle applicazioni attualmente presenti sul mercato, relativi ai dati ed ai parametri da acquisire anche al fine di garantirne la conservazione a norma.

Motivazione

Come stabilito dalle disposizioni citate, le parti hanno facoltà di sottoscrivere l'atto notarile informatico con "firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa".
Dalla formulazione della norma si desume che l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa deve costituire una sottospecie di firma elettronica, e ciò deriva sia da una interpretazione coerente con l'intero corpus di norme in materia, sia dall'interpretazione letterale (consistente "anche" nell'acquisizione digitale...).
Deve precisarsi in proposito che non sembra sufficiente a soddisfare tale requisito la semplice acquisizione a mezzo scanner del documento cartaceo sottoscritto: tale modalità non integra una firma elettronica, così come definita dall'articolo 1, lett. q), del Codice dell'Amministrazione Digitale e precisamente “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”.
Si ha infatti, in tal caso, un solo dato elettronico (la scansione), e difetta il dualismo che la previsione normativa (...altri dati elettronici...) chiaramente impone. È pur vero che il documento originale contiene elementi logicamente e giuridicamente distinti (il testo e la firma), ma a livello elettronico, che è quello di cui la norma discorre, il dato è unico. Si ha quindi una firma tradizionale su carta, ma non una firma elettronica.
La semplice scansione di un documento cartaceo sottoscritto sembra quindi piuttosto riconducibile alla fattispecie definita dall'art. 1, i-ter) del Codice dell'amministrazione Digitale come “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”.
Per tale ultima considerazione non convince l'opinione secondo la quale la stipula dell'atto pubblico informatico passa attraverso la sottoscrizione di un documento tradizionale stampato su carta che, dopo la sua acquisizione digitale, debba essere conservato dal notaio. Così sostenendo, oltre al fatto che si rientra in una fattispecie diversa, si vanifica la portata innovativa della riforma contenuta nel D.Lgs. n. 110/2010 e non si tiene in alcun conto il dettato dell’art. 68-bis, lett. a), della Legge notarile, che prevede norme di attuazione per talune tipologie di firme elettroniche.
Bisogna inoltre considerare che la norma di cui all'art. 25, co. 2 del CAD si riferisce all’acquisizione digitale "della sottoscrizione autografa". Ebbene, la sottoscrizione autografa è un elemento multiplo e complesso, composto non da un unico parametro ma da diversi parametri: tratto o forma grafica, pressione, velocità, direzione dei tratti ecc.. Tutti questi parametri combinati insieme costituiscono la sottoscrizione.
Per contro, da un lato, la semplice scansione non è in grado di acquisire tutti tali parametri: essa infatti consente di acquisire semplicemente ed esclusivamente il tratto o forma grafica, lasciando invece sulla carta tutti gli altri, che vengono quindi persi.
Dall'altro, l'acquisizione dei parametri ulteriori rispetto al semplice tratto grafico deve avvenire con modalità tali da rendere omogeneo, coerente e leggibile il dato memorizzato indipendentemente dall'hardware utilizzato.
Per questo motivo si può concludere che non ci troviamo affatto di fronte ad una acquisizione digitale della sottoscrizione, ma di fronte ad una acquisizione parziale della stessa (non differentemente dall'ipotesi in cui avessimo solo alcune lettere) non sufficiente ad essere qualificabile come "sottoscrizione".
L’acquisizione della firma autografa tramite tablet o similari dispositivi presenta problematiche in parte analoghe, ed è comunque soggetta alla verifica di conformità al disposto dell’art. 52-bis della Legge notarile il quale, come sopra riportato, sancisce che le parti sottoscrivono con firma digitale o con “firma elettronica consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa”.
Tale norma ribadisce quindi che la firma delle parti deve avere natura di firma elettronica, quale definita all’art. 1, lett. q), del CAD. Inoltre per poter garantire la sua conservazione a norma, i dati ed i parametri della firma acquisiti tramite tablet devono essere interoperabili e salvati in formati non proprietari.

È pur vero che l'acquisizione digitale della firma autografa come semplice immagine a sé stante ha comunque il valore di assunzione di paternità del documento da parte del sottoscrittore, avvalorata dalla dichiarazione del notaio che il tutto è avvenuto in sua presenza, il che non appare sindacabile in altra sede se non in quella civile della querela di falso. Ma occorre anche tener presente, in tale ultimo caso, alcuni aspetti non di scarso rilievo.
In primo luogo, tale acquisizione digitale dovrà essere svolta con modalità tali da assicurare un nesso univoco tra la firma scansionata e la scrittura di cui la parte intende assumersi la paternità e comunque il documento finale dovrà essere statico (come prescritto dalle regole tecniche in materia di firma digitale) ed in formato idoneo alla conservazione.
A tale ultimo proposito, si ricorda che la leggibilità di un documento informatico dipende dalla possibilità e dalla capacità di interpretare ed elaborare correttamente i dati binari che costituiscono il documento, ivi compresi, nel caso degli originali notarili, i dati relativi alle firme in esso contenute.
Le regole tecniche in materia di conservazione, di recente emanazione (DPCM 3 dicembre 2013 in GU n. 59 del 12 marzo 2014), stabiliscono che "il responsabile della conservazione ... definisce le caratteristiche ed i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare". Nello stabilire i formati, in particolare, stabilisce quali siano quelli relativi ai documenti e quali quelli relativi alle firme, sia elettroniche che digitali. Ne deriva che non sono accettati nel sistema di conservazione documenti in formati diversi da quelli espressamente previsti e, quand'anche essi fossero comunque acquisiti, il responsabile della conservazione non assumerà alcuna responsabilità per la mancata esibizione dei documenti e dei dati ad esso connessi.
Sono al momento allo studio ed all'attenzione del CNN soluzioni che consentano di acquisire digitalmente la firma autografa, rispettose del dettato normativo e pertanto dotate di caratteristiche tali da poter essere considerare "firma elettronica", così come definita dal legislatore, e capaci di acquisire in maniera omogenea e coerente i metadati relativi così che il sistema di conservazione previsto dall'art. 62-bis della Legge Notarile possa assicurarne la fruibilità nel tempo. I risultati delle analisi fino ad ora condotte inducono a concludere che molte delle applicazioni offerte dal mercato non soddisfano i requisiti di idoneità dianzi descritti.
Si rammenta che la mancata rispondenza del sistema utilizzato ai requisiti minimi stabiliti per la firma elettronica si risolve in mancanza di sottoscrizione.
Il tutto a fronte della possibilità di utilizzare una tecnologia sicura, testata ed a basso costo come la firma digitale, che può essere più facilmente reperita sul mercato.

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