Legge del 1913 numero 89 art. 36



[1. Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il Consiglio notarile può assegnare al notaro un termine non maggiore di novanta giorni per costituire in tutto o in parte un'ulteriore cauzione, e dà notizia del provvedimento al pubblico ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante il detto termine.
2. Quando il notaro non adempie all'obbligo su accennato, oppure quando la cauzione è effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di esecuzione, esso è interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a riconoscersi insufficiente].
(Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182)

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