Legge del 1913 numero 89 art. 30


CAPO III Della decadenza della nomina di notaro, della cessazione, sospensione o interruzione dell'esercizio notarile
1. Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.
(Il primo comma è stato prima sostituito dall'art. 10, L. 30 aprile 1976, n. 197 e poi così costituito con gli attuali commi dal primo al quarto dall'art. 6, L. 10 maggio 1978, n. 177)
2. Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.
(Il primo comma è stato prima sostituito dall'art. 10, L. 30 aprile 1976, n. 197 e poi così costituito con gli attuali commi dal primo al quarto dall'art. 6, L. 10 maggio 1978, n. 177)
3. Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà.
(Il primo comma è stato prima sostituito dall'art. 10, L. 30 aprile 1976, n. 197 e poi così costituito con gli attuali commi dal primo al quarto dall'art. 6, L. 10 maggio 1978, n. 177)
4. A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso.
(Il primo comma è stato prima sostituito dall'art. 10, L. 30 aprile 1976, n. 197 e poi così costituito con gli attuali commi dal primo al quarto dall'art. 6, L. 10 maggio 1978, n. 177)
5. Il notaio, inoltre, cessa dall'esercizio notarile per dispensa o interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione.
(Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)
6. Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'art. 26; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.

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