1. Il notaio che sia stato destituito può domandare di essere riabilitato all'esercizio professionale con deliberazione del consiglio notarile del distretto al cui ruolo era iscritto quando fu destituito nei seguenti casi:
a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale, quando è stato condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 5, primo comma, numero 3°;
b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.
2. La deliberazione del consiglio è soggetta ad omologazione da parte della Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il consiglio notarile. La corte provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ed il notaio interessato.
3. Non può in ogni caso essere riabilitato all'esercizio professionale il notaio che sia stato condannato per falso, frode, abuso d'ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia.
(Articolo così sostituito dall’art. 47, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)