Legge del 1913 numero 89 art. 158-undecies


1. Le decisioni, anche di natura cautelare, della Commissione, della Corte d'appello e della Corte di cassazione sono comunicate:
a) al Ministero della giustizia;
b) al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il notaio;
c) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il notaio;
d) al Consiglio nazionale del notariato;
e) al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio;
f) all'archivio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio.
3. Le comunicazioni agli organi di cui alle lettere b), c), e) e f), non sono necessarie, quando gli stessi hanno partecipato al procedimento.
(Articolo aggiunto dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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