Legge del 1913 numero 89 art. 156-bis


1. Il notaio può comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore.
2. Il notaio può farsi assistere da un notaio, anche in pensione, o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal difensore. Il presidente del consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio notarile possono farsi assistere da un avvocato.
3. La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati.
4. Le parti possono presentare memorie almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione. Nello stesso termine le parti indicano i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi. Almeno due giorni prima dell'udienza sono indicate le prove contrarie.
5. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a) e b), se non hanno richiesto l'apertura del procedimento, possono intervenire fino a quando non è adottata la decisione finale, presentare memorie e indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4 e partecipare alla discussione in camera di consiglio.
6. La discussione orale è aperta con la relazione svolta dal relatore.
7. Il collegio assume, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.
8. Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica, il collegio ritiene che per il fatto addebitato possa essere applicata una sanzione di maggiore gravità, il presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione, che deve avere luogo nei successivi venti giorni. Le parti possono depositare memorie ed indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
9. Se emergono fatti diversi da quello addebitato, il collegio rimette gli atti all'organo che ha promosso il procedimento per le valutazioni di competenza.
10. Il collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e dopo aver ascoltato, nell'ordine, le conclusioni dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento, di quello che eventualmente vi è intervenuto, del notaio o, se nominato, del suo difensore.
11. Il notaio, anche a mezzo del procuratore speciale di cui al comma 1, può rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento fino alla chiusura della discussione, anche se è assistito da un difensore.
(Articolo aggiunto dall’art. 43, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1913 numero 89 art. 156-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti