Legge del 1913 numero 89 art. 154


1. I componenti della Commissione devono astenersi nei casi indicati all'articolo 51 del codice di procedura civile. Quando l'astensione riguarda il presidente, su di essa provvede il Presidente della Corte d'appello, designando altro magistrato a presiedere il collegio.
2. I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, altro collegio della Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, se necessario, le opportune informazioni.
3. Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con altro componente della Commissione.
4. In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione è accolta, altro magistrato a presiedere il collegio.
(Articolo così sostituito dall’art. 40, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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