Legge del 1913 numero 89 art. 142-bis




1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, è punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione. Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 139, lett. f), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
2. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall'esercizio dell'attività professionale del notaio.
(Articolo aggiunto dall’art. 25, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1913 numero 89 art. 142-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti