Legge del 1913 numero 89 art. 118


CAPO II Degli archivi notarili mandamentali
1. Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei Comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi dieci anni dalla registrazione dell'atto.
(Il termine biennale è stato portato a 10 anni dall'art. 18, D.Lgt. 21 aprile 1918, n. 629)

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