Legge del 1913 numero 89 art. 113


[1. omissis]
(Il primo comma è stato abrogato dall'art. 16, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138)
2. Il notaro, finché vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1913 numero 89 art. 113"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti