Legge del 1913 numero 89 art. 112


1. Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonché gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art. 67.
2. In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il conservatore od un impiegato da lui delegato, annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.
(Il registro cronologico è stato abolito dall'art. 32, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737)
3. Nella copia, nel certificato e nell'estratto sarà fatta espressa menzione dell'eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia.
4. Il conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate sarà passibile di una penale nella misura da L. 25 a L. 50.
5. Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'art. 64.
6. Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile (ora artt. 620, 621 e 608 c.c. 1942).
7. Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli artt. 68 e 69 della presente legge, e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.
8. Il conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio, purché di grado non inferiore a sottoarchivista, o ad un notaro del luogo, e la delegazione deve essere approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il presidente del tribunale.
9. Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinunzia, remozione o sospensione del conservatore, provvederà il Ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.
10. È in facoltà del Ministro per la giustizia provvedere alla nomina di un reggente anche nel caso di assenza o di impedimento del capo dell'archivio per una durata inferiore a sei mesi.
(Comma aggiunto dall'art. 6, R.D. 12 dicembre 1926, n. 2143)
11. Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la nomina a notaro, spetterà in tutti i casi al presidente del tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.

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