Legge del 1913 numero 89 art. 107


1. La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei nn. 5, 6, 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'articolo 39, il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato. Nel caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto presso il quale era iscritto il notaro, o di un membro da esso delegato.
(L'art. 233, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha così modificato il comma 1 e sostituito il comma 2)
2. Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio.
(L'art. 233, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha così modificato il comma 1 e sostituito il comma 2)
3. Le spese occorrenti per la apposizione e remozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.
4. L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.

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