Legge del 1913 numero 89 art. 104


1. Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso.
2. La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi, dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore entro i primi dieci giorni del mese successivo, versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: «Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno».
3. Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo articolo, i conservatori incorreranno in una penale di L. 50 per ogni giorno di ritardo.
(La sanzione pecuniaria è stata elevata di otto volte ai sensi dell'art. 24, D.L. 9 aprile 1948, n. 528)
4. Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni della pianta organica, assorbe fino alla sua concorrenza gli aumenti sessennali, di cui l'impiegato fosse in godimento.

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