La tumultuosa ed asistematica evoluzione normativa è venuta via via a proporre, nei campi più disparati, una serie di ipotesi di responsabilità legate alla causazione di eventi pregiudizievoli afferenti agli speciali settori disciplinati. E' così possibile oggi parlare di un vero e proprio sistema di responsabilità "speciali", per tali appunto intendendosi quelle ipotesi previste dalla legislazione speciale in relazione alle specifiche materie oggetto di intervento del legislatore.
Si pensi alla
normativa in materia di privacy (cfr. art.
15 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196); a quella relativa all'attività di rilascio dei certificati qualificati per la firma (Codice dell'amministrazione digitale portato dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005 in vigore dal 1 gennaio 2006) il cui art.
30 prevede
la misura della responsabilità del certificatore. In materia di
intermediazione finanziaria è possibile fare riferimento agli
23, VI comma (modificato per effetto del D.Lgs.
303/2006 ) e
31, III comma del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Le disposizioni che regolano la responsabilità per danni derivanti dall'
impiego pacifico di energia nucleare sono contenute nel capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, agli artt. 15 - 25.
In materia di
inquinamento marino da idrocarburi, la Legge 6 aprile 1977, n.
185 , delinea la responsabilità del
proprietario della nave dalla quale si sia sprigionato l'evento dannoso.
In materia di responsabilità per
danni cagionati da oggetti spaziali, l'art.
2 della Legge 25 gennaio 1983, n. 23 prevede che le persone fisiche e giuridiche italiane possano ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero che sia parte della Convenzione internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.
In materia di responsabilità per
danni cagionati da prodotti difettosi, l'art.
104 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n.
206 ) prevede
l'obbligo per il produttore di mettere in commercio soltanto prodotti sicuri (cfr. il previgente art.
1 del DPR 24 maggio 1988, n. 224, il quale stabiliva che il produttore fosse responsabile per i danni cagionati dai difetti del suo prodotto).
L'art.
18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, recante anche norme in materia di
danno ambientale, prevedeva il risarcimento dei danni anche a favore dello Stato per "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte...". La materia è stata del tutto ridefinità dal c.d. "codice dell'ambiente" di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006,
n.152 , la cui parte sesta è dedicata alle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
Per quanto attiene alla
responsabilità dell'internet service provider ha provveduto il D. Lgs. 09 aprile 2003, n. 70
, attuativo della Direttiva CE n. 31/2000. Il predetto decreto legislativo configura vari livelli di operatività del prestatore del servizio agli artt.
14 ,
15 ,
16 e
17 del predetto decreto.
La responsabilità civile del
magistrato, connessa all'esercizio delle funzioni giudiziarie, trova disciplina nella Legge 13 aprile 1988, n. 117; quella dell'
avvocato e del
notaio, avente natura contrattuale, deve invece essere valutata alla stregua dei parametri della diligenza ai sensi del II comma dell'art.
1176 cod. civ. e dell'art.
2236 cod. civ. .