Le gravi irregolarità di cui all'art.2409 cod.civ. e il requisito del danno (società per azioni)




La disciplina novellata dell'art.2409 cod.civ. prevede un duplice requisito alla base della legittima introduzione della denuncia che prevede. In primo luogo occorre che vi sia il sospetto di gravi irregolarità nella gestione compiute dagli amministratori. E' altresì necessario che le irregolarità "possano arrecare danno alla società". Il dettato normativo postula dunque preliminarmente che vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, violando i doveri che incombono loro, abbiano compiuto atti gravemente contrari alle regole della corretta conduzione degli affari sociali. Rispetto alla previgente formulazione è sparito il riferimento ai sindaci, con la conseguenza che le irregolarità di questi ultimi, anche in correlazione con quelle degli amministratori, non possono più, almeno apparentemente, innescare il procedimento di cui all'art.2409 cod.civ. . In realtà parrebbe più corretto interpretare la norma nel senso che la denunzia in esame debba in via prioritaria investire gli amministratori, ma che, concretamente il procedimento possa anche riguardare i sindaci, essendo espressamente previsto dal III comma che il esso possa essere sospeso "se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità". Inoltre, il successivo IV comma stabilisce che il tribunale possa, nei casi più gravi, revocare anche i sindaci. Si aggiunga anche la considerazione del V comma della norma in parola, il quale dispone che l'amministratore giudiziario possa proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci, menzionando dunque anche questi ultimi.

Non è necessario che il danno si sia già verificato, E' sufficiente che esso sia anche solo potenziale. È indispensabile, cioè, che le gravi irregolarità siano astrattamente idonee a determinare un pregiudizio per la società. Non è chiaro se tale danno debba essere di carattere patrimoniale ovvero, come è ragionevole ritenere, anche di altra natura. Dal punto di vista logico ben si può ipotizzare la potenzialità pregiudizievole di quella condotta che sia semplicemente atta a compromettere il buon funzionamento della società. Pare comuque sicuro che la denunzia non possa tuttavia investire il merito dell'attività gestoria, cioè l'opportunità o la convenienza delle operazioni poste in essere dagli amministratori, bensì puramente questioni legittimità, vale a dire problemi attinenti al rispetto delle norme di legge e/o statutarie.

La nuova formulazione pare dunque condurre ad un restringimento delle fattispecie denunziabili ai soli fatti potenzialmente dannosi, con ciò precludendo la possibilità di proporre denunzie strumentali o dettate da motivi di mero disturbo da parte dei soci di minoranza. Peraltro, al tempo stesso, è stato esteso l'ambito di applicazione a tutte quelle ipotesi, quali, ad esempio, le violazioni della normativa fiscale, ambientale, ecc., che, nel vigore della precedente disciplina, si tendeva ad escludere dall'ambito di applicazione del rimedio qui in esame.

Il procedimento di controllo giudiziario può essere attivato non solo nell'ipotesi in cui le gravi irregolarità degli amministratori possano comportare un danno per la società che gestiscono, ma anche quando il danno possa determinarsi in capo alle società controllate. Tale previsione si inserisce nella più ampia disciplina dei gruppi, con la quale deve essere coordinata. Ci si limita, in questa sede, ad osservare che la sussistenza di un danno, anche solo potenziale, in capo alla società controllata potrebbe non essere sufficiente per attivare o per esperire il procedimento di controllo giudiziario. Infatti, come stabilito dall'art. 2497, I comma, cod.civ. (norma modificata, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019) il danno potrebbe essere neutralizzato da vantaggi compensativi.

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