La denuncia di gravi irregolarità di cui all'art.2409 cod.civ.: la tutela dell'interesse generale




Il procedimento di cui all'art. 2409 cod.civ. era ed è certamente previsto quale forma di tutela anzitutto degli interessi dei soci di minoranza, in quanto soggetti esposti al rischio di essere direttamente danneggiati dalle irregolarità nel funzionamento della società. A riprova di ciò si può considerare come la denunzia possa essere fatta dai soci che detengano una percentuale pari ad un decimo nelle società "chiuse", una quota cioè sicuramente minoritaria, ed una percentuale addiritura dimezzata (un ventesimo) nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Peraltro, la relazione al codice civile, nella sua formulazione originaria, si esprimeva nel senso che il procedimento ex art. 2409 cod.civ. fosse posto anche a tutela "dell'interesse generale,... connesso alla corretta amministrazione della società". Tale formulazione trovava la sua ragion d'essere nella circostanza che la richiesta di attivazione del procedimento poteva essere fatta in ogni caso anche dal pubblico ministero. L'idea della duplice funzione di tutela degli interessi dei soci e dell'interesse pubblico al corretto funzionamento della società conserva la propria valenza nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Infatti, per tali società è rimasta ferma la possibilità di richiesta del procedimento da parte del pubblico ministero.

Qualche dubbio potrebbe invece sorgere con riferimento alle società "chiuse". Infatti, per queste ultime non è più prevista la possibilità di attivazione da parte del pubblico ministero. I dubbi si accrescono e probabilmente si estendono anche alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, non appena si consideri che la denunzia di gravi irregolarità richiede, quale requisito presupposto, la potenziale dannosità in capo alla società delle irregolarità denunziate. Non si può, infatti, trascurare la circostanza che in tal modo vengono esclusi dall'applicazione del rimedio tutti quei casi, forse oggi più difficilmente configurabili in conseguenza della promulgazione del D.Lgs. 231/01 , che, sebbene qualificabili come gravi irregolarità e quindi censurabili sul piano dell'interesse pubblico al corretto funzionamento della società, non sono potenzialmente dannosi per quest'ultima. Se tale interpretazione fosse corretta, sarebbero prevalse le spinte contrattualistiche a discapito di quelle istituzionalistiche.

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