La denuncia di gravi irregolarità al tribunale (società per azioni)




Ai sensi dell'art.2409 cod.civ. , "Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2393 cod.civ. . Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società".

Con riferimento invece alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la Legge 366/01 si limitava a prevedere, all'art. 4, II comma, lettera a), n. 4, che si sarebbe dovuta prevedere la denunzia al tribunale da parte dei sindaci o, nei casi di cui all'VIII comma, lettera d), n. 2 e n. 3 (cioè nel caso di adozione di uno dei modelli alternativi di amministrazione e controllo), dei componenti di altri organi di controllo, delle gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori. Da tale disposizione si poteva evincere chiaramente la volontà del legislatore delegante nel senso di prevedere che la denunzia avrebbe dovuto riguardare soltanto l'ipotesi di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e non più dei sindaci. Inoltre, la legittimazione attiva alla denunzia avrebbe dovuto essere estesa anche ai sindaci o ai componenti degli organi di controllo alternativi nel caso di adozione del modello dualistico o del modello monistico. Peraltro, tali prescrizioni avrebbero dovuto riguardare soltanto le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Per le altre il legislatore delegante non aveva stabilito alcunché. In realtà, le modificazioni della disciplina positiva sono più profonde e, soprattutto, riguardano per lo più anche le società cosiddette "chiuse". In particolare, come si può evincere chiaramente sia dalla lettura della norma, sia dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. 6/3003 , varie sono state le modifiche apportate alla disciplina previgente. Si pensi alla possibilità di denunciare anche le irregolarità delle società controllate, la necessità che le irregolarità possano recare danno alla società, la prevalenza dei rimedi endosocietari qualora in concreto i nuovi amministratori e sindaci si attivano per accertare le gravi irregolarità e, in caso positivo, per eliminarle, la possibilità per la società di partecipare al procedimento e di impugnare anche l'ordine di ispezione. Inoltre la legittimazione attiva in ordine alla denuncia, come detto, è stata estesa al collegio sindacale e, nel sistema dualistico o monistico, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo della gestione. E' stata invece ristretta la legittimazione attiva alla denuncia del pubblico ministero che è stata limitata alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, alle società, cioè, per le quali il notevole numero di soci può giustificare un'iniziativa di tale organo pubblico.

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