Denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 cod.civ.: ambito di applicazione (società per azioni)




La disciplina novellata posta dall'art. 2409 cod.civ. rinviene applicazione sia alle società per azioni a ristretta base azionaria, sia a quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, sia alle società in accomandita per azioni, sia infine alle società cooperative, qualificate o meno da mutualità prevalente. Il nuovo art. 2409 cod.civ., non si applica, invece, alle società a responsabilità limitata, al contrario di quanto accadeva sotto il vigore del previgente testo della norma, espressamente sancita dal richiamo di cui all'art. 2488 cod.civ.. Invero la conclusione, pur sancita normativamente, pare evocare questioni non sopite. Al riguardo, pur in esito alle consonanti pronunzie del Giudice delle leggi (Corte Cost., 481/05) e della S.C. (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 403/10), nell'ambito della giurisprudenza di merito si è deciso nel senso della possibilità di utilizzare lo strumento in parola anche per le srl di dimensioni medio-grandi (Tribunale di Milano, sez.VIII, decreto del 26 marzo 2010). La questione è tuttavia destinata a non trovare un equilibrio stabile: cfr. Tribunale di Firenze, 25 ottobre 2011 che ha statuito difformemente rispetto alla Corte milanese.

Rimane aperta la questione relativa alla possibilità di applicare il procedimento di controllo giudiziario alle società che si trovino in stato di liquidazione ed a quelle società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici. Si rammenta, per completezza, che, in forza del (novellato a far tempo dal 15 agosto 2020 in dipendenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019) VII comma dell'art. 70 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia), nelle società per azioni che svolgono l'attività bancaria l'art.2409 cod.civ. non si applica, in ragione della speciale disciplina in tema di amministrazione straordinaria per esse previste.

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