Cass. Civ., Sez. II, n. 25845 del 27 ottobre 2008. Sottoscrizione del testamento olografo in epoca anteriore alle disposizioni testamentarie

Premesso che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, e che la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni (art. 602 c.c.), deve ritenersi, che ai fini della validità di tale testamento non è richiesta una necessaria contestualità nella redazione dei suddetti elementi che ne costituiscono la struttura, potendo pertanto il testamento essere compilato anche in tempi diversi e quindi essere formato progressivamente, in assenza di alcuna norma che prescriva la sua redazione in un unico contesto temporale (Cass. 22.3.1985 n. 2074; Cass. 1.12.2000 n. 15379; Cass. 23.6.2005 n. 13487). È dunque possibile che il testatore, dopo aver redatto solo in parte le sue disposizioni di ultima volontà, le completi successivamente sempre nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 602 c.c..
In tale contesto nessuna incidenza in senso contrario può essere attribuita all’ eventualità che la sottoscrizione del testamento olografo sia stata apposta dal testatore in epoca antecedente alle disposizioni testamentarie, sempre che, ovviamente, tali disposizioni precedano nella scheda la sottoscrizione stessa. In effetti la finalità riconosciuta a tale ultimo requisito del testamento olografo – consistente nella esigenza di avere l’assoluta certezza ma non solo della riferibilità al testatore delle disposizioni testamentarie, già assicurata dall’olografia, ma anche della inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio senza alcun ripensamento dopo la redazione del testamento – non viene certamente vanificata qualora la sottoscrizione sia stata apposta da un punto di vista temporale prima delle disposizioni cui si riferisce.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione, condivisibile, fa leva sul principio cardine della assicurazione di ua piena esplicazione della volontà del testatore. In questo senso l'apposizione della sottoscrizione di costui in un tempo antecedente a quello di elaborazione delle volontà ridotte per iscritto di pugno dal medesimo, non risulta di per sè significativa. Ciò che conta, infatti, è la riconduzione di tali volontà al reale intento del testatore, nella permanenza di tutti gli elementi che vengono a compendiare il requisito dell'olografia, tra i quali non v'è traccia di una contestualità cronologica della compilazione della scheda.

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