Simulazione relativa



Nel definire la fattispecie simulata si è descritto l'atto "simulato " come quello che le parti hanno apparentemente ed esteriormente concluso, realmente ed effettivamente escludendone, in forza di un contestuale accordo simulatorio, la produzione di effettiva efficacia.
La simulazione assoluta corrisponde alla specie più semplice, dal momento che le parti si limitano a privare l'atto di qualsiasi rilevanza nei loro rapporti.
Si può dire che la situazione giuridica preesistente permanga in realtà assolutamente immutata.
La simulazione relativa è invece contrassegnata da un elemento aggiuntivo: in forza dell'accordo simulatorio le parti convengono che nei loro rapporti interni (pur non dovendo produrre effetti l'atto simulato) esplichi efficacia un differente negozio, che si dice dissimulato , proprio perché nascosto dall'apparenza del negozio simulato nota1 .
Nell'ipotesi della simulazione relativa pertanto le parti non vogliono lasciare immutata la situazione giuridica preesistente: la vogliono anzi modificare secondo un programma destinato a rimanere nascosto esteriormente.
Se Tizio intende donare a Caia la proprietà di appartamento e, allo scopo di non rendere palese tale attribuzione come effettuata senza corrispettivo, pone in essere un'apparente compravendita ove è ovviamente indicato un prezzo, la vendita corrisponde all'atto simulato, l'atto dissimulato consiste invece in una donazione.
Il problema che a questo proposito si pone è quello dei requisiti di forma e di sostanza dell'atto dissimulato, soprattutto nel caso in cui essi siano contraddistinti da una maggiore consistenza e rigore rispetto a quelli propri dell'atto simulato, proprio come nell'esempio delineato.
La relatività della simulazione, ossia la divergenza tra effetti palesi non voluti ed effetti occulti voluti, si misura su ciascuno degli elementi negoziali:
  1. innanzitutto può investire la causa negoziale (si stipula una vendita dissimulandosi una donazione: le conseguenze possono involgere anche aspetti tributari: cfr. Cass. Civ., Sez. V, 5566/2019);
  2. viene in considerazione anche l'aspetto soggettivo concernente la parte/le parti (c.d. interposizione fittizia: vendo palesemente a Caio, ma l'effettivo accordo è che acquisti Sempronio). Qui l'accordo simulatorio si configura come trilatere, come meglio vedremo ad altro proposito (simulazione relativa soggettiva);
  3. il fenomeno può riguardare inoltre uno o più elementi del negozio, per lo più concernenti l'oggetto di questo, il prezzo, rectius, la misura del medesimo, la data (qualora il mutamento della stessa possa essere rilevante), i beni che ne costituiscono il riferimento oggettivo, etc. (simulazione relativa oggettiva). Qui il problema è quello dell'eventuale frode al fisco (conseguente ad una dichiarazione di minor valore a fini fiscali: imposta di registro o IVA).

Note

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Sulla distinzione si vedano Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1986, p. 152; Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Napoli, 1961, p. 124. Contra Pellicanò, Il problema della simulazione nei contratti, Padova, 1988, p. 12 e Valente, Nuovi profili della simulazione e della fiducia, Milano, 1961, p. 170, secondo i quali la distinzione tra simulazione assoluta e simulazione relativa è inadeguata sia sotto il profilo logico, sia sotto il profilo normativo.
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Bibliografia

  • PELLICANO, Il problema della simulazione nei contratti,, Padova, 1988
  • STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961
  • VALENTE, Nuovi profili della simulazione e della fiducia, Milano, 1961

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