Legge del 1983 numero 23 art. 5


La responsabilità dello Stato italiano nei confronti delle persone contemplate dagli articoli 2 e 3 per i danni indicati nell'articolo 1 ha natura obiettiva e non ammette prova liberatoria.
Nelle ipotesi previste dall'articolo 2, secondo comma, e dall'articolo 3 la misura del risarcimento è stabilita a norma degli articoli 2056, 1223 e 1226 del codice civile e il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.

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