La cofidejussione



L'art. 1946 cod. civ. prevede che, nell'ipotesi in cui vi siano più fideiussori che garantiscono lo stesso debito, ciascuno è obbligato per l'intero, a meno che non sia stato pattuito il beneficio della divisione.
La figura, appellata dal codice come "fidejussione prestata da più persone" è anche chiamata cofideiussione. Dubbia è la riconducibilità della figura al novero dei negozi plurilaterali. La comunanza di interessi che anima i cofidejussori dovrebbe consentire una qualificazione nel senso riferito nota1. In giurisprudenza è stato tuttavia affermato il contrario, sia pure in base all'affermazione dell'inapplicabilità ad essa della norma di cui all'art. 1420 cod. civ. , attinente ai contratti in cui i contraenti perseguono uno scopo comune (Cass. Civ. Sez. I, 1843/79). L'osservazione, di per sé esatta nota2, non pare cogliere nel segno, dal momento che la categoria dei contratti "associativi" non pare esaurire quella dei negozi plurilaterali nota3. Pare da ultimo esser stata prospettata una qualificazione del fenomeno in chiave di collegamento negoziale tra più rapporti (cfr. Cass. Civ., 6649/02).
Occorre porre in chiaro che la cofidejussione non vale a descrivere ogni ipotesi in cui una pluralità di soggetti assume il ruolo di garante rispetto all'adempimento della stessa obbligazione. Occorre infatti distinguere tra il caso in cui si riscontri una semplice pluralità di garanti, ognuno dei quali presti fidejussione indipendentemente dal parallelo vincolo degli altri e il caso in cui, al contrario, i fidejussori si siano obbligati solidalmente tra loro a garantire il creditore in funzione di un comune interesse ( Cass. Civ. Sez. III, 6635/97) nota4. La distinzione non è irrilevante: nel caso di mera pluralità di fidejussioni autonome, ancorchè parallele, non si dà infatti alcun diritto di regresso (art.1954 cod.civ.) tra i garanti, ciò che invece vale a contrassegnare la figura in esame (Cass. Civ., sez. III, 25475/07 ; Cass. Civ. Sez. III, 8605/04). Il requisito unificante dell'interesse è tale da consentire di qualificare come cofidejussione anche la pluralità delle convenzioni stipulate da garanti anche in tempi diversi l'una rispetto all'altra (Cass. Civ. Sez. III, 4594/90).
Nella prima ipotesi (cioè quella della semplice fidejussione prestata da più soggetti) ciascun rapporto di garanzia è autonomo né tantomeno esiste un vincolo solidale tra garanti. Qualora uno dei fidejussori fosse costretto a pagare, egli potrebbe al più (salvo ovviamente il regresso nei confronti del debitore principale) giovarsi del modo di disporre del n.3 dell'art. 1203 cod. civ. , surrogandosi nel diritto già vantato dal creditore soddisfatto verso gli ulteriori fidejussori.
Nel secondo caso, al contrario, ciascun cofidejussore, solidalmente obbligato insieme agli altri, vanterebbe azione di regresso nei confronti degli ulteriori garanti per la quota di spettanza di ciascuno (art.1954 cod. civ. ) nota5. Come detto in precedenza, anche se il creditore ha ordinariamente la possibilità di domandare l'intero a chiunque tra i cofidejussori, è consentito che, per il tramite di un'apposita pattuizione, sia stato convenuto il beneficio della divisione. Per una più approfondita descrizione degli effetti di siffatta pattuizione si rinvia all'esame specifico condotto sul punto.
L'insolvenza di uno dei cofidejussori viene disciplinata, per espresso rinvio fatto dall'art. 1954 cod. civ. , dal II comma dell'art. 1299 cod. civ. , dettato in materia di obbligazioni solidali. La parte del debitore insolvente si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

Note

nota1

Maiorca, voce Contratti plurilaterali, in Enc. giur. Treccani, p. 5.
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nota2

Esatta, in quanto evidenzia la non sovrapponibilità dell'interesse comune dei cofidejussori, mero elemento descrittivo, rispetto al dato strutturale della comunanza di scopo (che attiene all'elemento causale) che si pone quale presupposto per l'applicazione delle norma di cui agli artt.1420 , 1446 , 1459 , 1466 cod. civ.
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nota3

Così Maiorca, cit., p.3. Contra, Messineo, Contratto plurilaterale e contratto associativo, in Enc.dir., p. 144, per il quale la nozione di contratto plurilaterale sarebbe una species del genus contratto associativo.
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nota4

Cfr. Garutti, in Giur.it., 1980, I, 1, p. 310, per il quale "la confideiussione implica l'esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che costoro, mossi da un interesse comune, garantiscono congiuntamente (anche se non contestualmente) il medesimo debito ed il medesimo debitore".
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nota5

Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p. 503.Secondo il Tribunale di Mantova, 03/02/2005, il cofidejussore che avesse pagato vanterebbe diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'ulteriore coobbligato (vale a dire di altro cofidejussore) ove dimostrasse che il debito era stato contratto nell'esclusivo interesse di costui (la cui posizione sarebbe in tal modo assimilabile a quella del debitore principale). Diversamente andrebbe qualora il predetto cofidejussore solvente avesse deciso di valersi del diritto di surroga, potendo in tal caso domandare al garante coobbligato (indipendentemente dal requisito costituito dall'esclusivo interesse) l'intero importo pagato, detratta la quota di debito di propria pertinenza.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • GARUTTI, Giur.it., I, 1980
  • MESSINEO, Contratto plurilaterale e contratto associativo, Milano, Enc.dir., X, 1962

Prassi collegate

  • La distinzione tra confideiussioni e fideiussioni plurime ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro

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