Cass. Civ., sez. III, n. 8605/2004. Collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori nella confideiussione.

La confideiussione implica l'esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori. Nel senso che questi, mossi da un interesse comune, ed essendo ciascuno consapevole, nel momento in cui presta la propria, dell'esistenza delle altre fideiussioni, garantiscono congiuntamente, anche se non contestualmente, lo stesso debito e il medesimo debitore, salva la divisione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso. Non sussiste, invece, una confideiussione, ma una pluralità di autonome fideiussioni, che non danno diritto all'azione di regresso, quando più persone assumono la garanzia per l'intero debito, ciascuna ignorando l'assunzione dell'altra o, in ogni caso, in assenza di un collegamento dovuto a un interesse comune dei garanti.

Commento

La pronunzia vale a scolpire la distinzione tra cofidejussione (nella quale la garanzia è congiuntamente prestata dai cofidejussori i quali tra di loro vantano del diritto di regresso pro quota in relazione a quanto pagato) e pluralità di fidejussioni autonome e parallele (nelle quali non si verifica nessuna "comunione" nell'obbligazione di garanzia e, conseguentemente, non v'è alcun diritto di regresso tra i garanti).

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