Cassazione Civile n.6649/2002. La cofidejussione
L'istituto della "confideiussione" di cui all'art.1946 cod. civ., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori (che devono riguardare lo stesso debito e lo stesso debitore), concretantesi nella espressione di un comune intento di garanzia e di un comune interesse, pur nella eventuale (e -di per se- ammissibile) assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa.