Tribunale di Mantova, Sez. distaccata di Castiglione dello Stiviere. Sentenza del 3 febbraio 2005. Diritto di regresso del cofidejussore.

In caso di confideiussione, il fideiussore che ha pagato potrà agire nei confronti degli altri confideiussori, alternativamente, in surroga o in via di regresso: qualora opti per il primo rimedio potrà ottenere solo un importo corrispondente alla quota di debito del coobbligato nei confronti del quale agisce e, pertanto, per ottenere il residuo (esclusa ovviamente la sua quota) dovrà agire anche nei confronti degli altri confideiussori, richiedendo a ciascuno la quota di sua pertinenza (salva sempre, ovviamente, la possibilità di agire in regresso per l'intero nei confronti del debitore principale garantito, ex art. 1950 c.c.). In applicazione dei principi desumibili dall'art. 1298 c.c., il confideiussore che ha pagato avrà diritto di regresso per l'intero solo ove dimostri che il debito era stato contratto nell'esclusivo interesse del confideiussore a cui viene chiesto il pagamento. Qualora invece il confideiussore decida di agire in surroga dei diritti del creditore avrà diritto ad ottenere dal confideiussore nei confronti del quale agisce non solo la quota di debito di pertinenza di quest'ultimo (come nel caso di regresso) bensì l'intero importo pagato al creditore decurtato unicamente della quota di debito di sua pertinenza.

Commento

La pronunzia della corte di merito introduce il concetto di garante coobbligato nel cui esclusivo interesse il debito venne contratto. In tale ipotesi al detto garante potrebbe (come se si trattasse del debitore principale) essere richiesto il pagamento dell'intero debito da parte del cofidejussore solvente che agisse in via di regresso.

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