E' dato di poter rinvenire fattispecie negoziali plurilaterali nelle quali non sia riscontrabile il dato funzionale della comunanza di scopo e rispetto alle quali la partecipazione di tutte le parti sia essenziale?
A questo primo essenziale quesito che l'interprete si deve porre (soprattutto in relazione all'assenza di qualsivoglia menzione nel codice civile di una siffatta categoria, essendo stata unicamente assunta in considerazione quella contrassegnata dalla comunanza del fine che anima i contraenti), se ne aggiunge necessariamente un altro, per l'ipotesi di una risposta eventualmente affermativa:
quali norme si applicano a tali strutture negoziali con più di due parti?Secondo l'opinione più comunemente espressa in dottrina
nota1 , alla specie di negozi plurilaterali in esame dovrebbero essere ricondotte figure quali la delegazione passiva, la cessione del contratto (Cass. Civ. Sez. II,
8098/90 ) (che si differenzia rispetto al subcontratto: cfr. Cass. Civ. Sez. III,
861/89 ), la divisione, l'accollo trilatere o esterno, la cofidejussione, la transazione, il gioco e la scommessa plurilaterale.
Risulta immediatamente possibile svolgere una prima osservazione, compiendo a questo riguardo una operazione analoga e parallela a quella che viene effettuata in tema di contratti plurilaterali con comunanza di scopo, distinguendo tra :
- casi di contratto plurilaterale nel quale la partecipazione di un numero di parti maggiore di due è essenziale;
- casi in cui tale partecipazione è meramente eventuale, potendo lo schema contrattuale ipotizzarsi anche soltanto come animato da due parti soltanto. Da questo punto di vista, le specie contrattuali precitate possono agevolmente distinguersi tra quelle appartenenti all'ambito sub a) (delegazione, cessione del contratto, accollo esterno) e le altre, conducibili alla specie sub b) (transazione, divisione, cofidejussione: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1843/79 ).
E' chiaro che la divisione
può anche intercorrere tra due parti soltanto; analogamente si può dire per la transazione. La delegazione si presenta invece come
indissolubilmente legata ad uno schematismo contrassegnato da una trilateralità che non ammette deroghe. La stessa cosa deve dirsi per la cessione del contratto e per l'accollo esterno. Dal punto di vista grafico la struttura negoziale potrebbe essere rappresentata come segue:

Come pone in immediata evidenza il dato strutturale, la partecipazione di una delle parti è ineliminabile. Da questa considerazione discende immediatamente l'impossibilità di fare applicazione delle norme di cui agli artt.
1420 ,
1446 ,
1459 ,
1466 cod.civ., che operano sulla scorta della
ordinaria inessenzialità del vincolo che lega una delle parti alle altre (pur essendo salva una diversa valutazione)
nota2 . L'eventuale vizio che inficia uno dei lati del complesso rapporto non può rimanere privo di conseguenze. E' indispensabile, a questo proposito, fare espresso riferimento alle specifiche norme dettate in tema di delegazione, di accollo, di cessione del credito che si riferiscono ai distinti rapporti di valuta, di provvista ed al rapporto finale, non senza sottolineare che esse si pongono quali regole specificamente attinenti alle specie negoziali necessariamente plurilaterali qui in esame.
Che cosa riferire delle figure negoziali di cui al punto b), vale a dire quelle corrispondenti ai contratti (non necessariamente) plurilaterali nei quali le parti non perseguono uno scopo comune?
Prendiamo ad esempio la divisione convenzionale. Essa corrisponde al contratto con il quale due o più condividenti pongono fine alla situazione di contitolarità della proprietà o di un diritto reale minore. La struttura degli interessi dei condividenti
non può essere rappresentata in accordanza con lo schema proprio dei contratti associativi.
Non può neppure essere ricondotto allo schematismo proprio delle fattispecie trilatere di cui al punto a) che precede.
A ben vedere tanto nella divisione, quanto nella transazione, il consenso delle parti verte sul raggiungimento di un
punto di equilibrio tra confliggenti interessi
nota3 . La parti della divisione si accordano quando hanno trovato un accordo sul fatto che la quota di Tizio corrisponde esattamente a quella che di diritto gli spetta. Analogamente si può dire per la quota spettante a Caio o a Sempronio. Nella transazione, egualmente Primo si accorda con Secondo ed eventualmente con Terzo soltanto quando rinvengono una convergenza tra le reciproche concessioni e rinunzie. Dal punto di vista della struttura, le dette figure potrebbero essere rappresentate come segue:

Ove tuttavia giova ancora precisare che, in detti contratti, l'eliminabilità di una o più delle parti può determinare un diverso schematismo, fino a giungere ad una situazione rappresentabile graficamente alternativamente nei due modi che seguono:

In dottrina ed in giurisprudenza un approfondimento inteso a rinvenire la specificità della disciplina dei casi in esame, difficilmente rinviene uno spazio ulteriore rispetto all'eventuale interrogativo, peraltro talvolta risolto in senso affermativo, dell'applicazione della disciplina di cui agli artt.
1420 ,
1446 ,
1459 ,
1466 cod.civ. (cfr. in tema di transazione plurilaterale: Cass. Civ. Sez. II,
2089/82 ; Cass. Civ. Sez. I,
2012/83 ). Si è ritenuto che sia possibile introdurre nel contratto plurilaterale una clausola in forza della quale si esprime il consenso preventivo alla modifica, ad opera delle altre parti, di singole pattuizioni accessorie (Cass. Civ. Sez. I,
7872/94 ).
Si discute se il leasing finanziario rientri nell'ambito dei contratti plurilaterali o piuttosto debba essere costruito in chiave di collegamento negoziale tra due specie negoziali distinte l'una rispetto all'altra: sembra prevalere quest'ultima soluzione (Cass. Civ. Sez. III,
10926/98 ).
Note
nota1
nota1 Cfr.Belvedere, La categoria contrattuale di cui agli artt.1420, 1446, 1459, 1466 c.c., in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1971, p.676 e Carresi, Il contratto, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano,1987, p.585.
top1nota2
nota2
Maiorca, voce Contratto plurilaterale, in Enc.giur.Treccani, p.2.
top2nota3
nota3
Analogamente Maiorca,voce Contratto plurilaterale, cit., p.13.
top3 Bibliografia
- BELVEDERE, La categoria contrattuale di cui agli artt.1420, 1446, 1459, 1466, c.c., Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971
- CARRESI, Il contratto, Milano, Tratt. dir.civ. dir da Cicu-Messineo cont. Mengoni, 1987