L'art.
1758 cod.civ. disciplina l'ipotesi in cui l'affare sia stato concluso in conseguenza dell' intervento di più mediatori. La norma prescrive che ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione, implicitamente
presupponendo un nesso causale tra l'attività prestata da ognuno e l'esito della contrattazione (Cass. Civ. Sez. III,
528/76 ). Quando tale requisito sia soddisfatto, perde importanza il fatto che l'opera dei mediatori sia stata congiunta ovvero che si sia esplicata in tempi distinti (come ad esempio nel caso in cui più mediatori si siano attivati uno di seguito all'altro). Risulta indifferente anche la conoscenza o l'intesa reciproca dei mediatori, contando unicamente l'efficienza causale (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 27185/2022; cfr. anche
Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 3165/2023) dell'operato di ciascuno in ordine al raggiungimento del risultato avuto di mira
nota1. Quando si verifica il caso in considerazione, sulle parti che si sono avvalse della pluralità di mediatori incombe l'obbligo di informarle relativamente a siffatta situazione, nella quale la misura del compenso è potenzialmente ridotta per effetto del concorso. In difetto sorge un'obbligazione risarcitoria commisurata al pregiudizio subito in relazione all'aspettativa di ciascuno alla maturazione della provvigione sperata
nota2.
Come deve essere effettuato il riparto della provvigione tra più mediatori? Non è certo possibile sostenere apoditticamente il criterio dell'eguaglianza delle parti, se non in difetto della prova di una differente efficienza dell'operato di taluno dei mediatori. Quando invece risulti positivamente che uno di essi abbia apportato un contributo causalmente più incisivo, la quota sarà proporzionale a tale maggior apporto
nota3.
L'obbligazione relativa alla corresponsione della provvigione è divisibile. Ne discende l'applicabilità dell'
art.1314 cod.civ.: l'obbligato potrà dirsi liberato soltanto quando abbia provveduto ad effettuare ilo pagamento della quota spettante a ciascun mediatore, salva l'ipotesi (invero infrequente) in cui sia stata espressamente pattuita la solidarietà dal lato attivo (Cass. Civ. Sez. III,
15484/08 ).
La norma non prende in considerazione tuttavia la
submediazione, che ha luogo quando un mediatore si serve a propria volta di un altro mediatore, al quale viene conferito dal primo un incarico funzionalmente subordinato a quello a propria volta ricevuto in precedenza dal cliente. In tale ipotesi i rapporti rimangono del tutto distinti e l'obbligo di corrispondere la provvigione non potrà non gravare esclusivamente sul primo mediatore, essendo del tutto irrilevante per la parte il rapporto intercorrente tra mediatore e submediatore
nota4.
Note
nota1
In questo senso l'operato dei mediatori può essere contemporaneo o successivo, concordato od autonomo, purché sussista nella dinamica della conclusione dell'affare un nesso di causalità tra i vari interventi: Visalli, La mediazione, Padova, 1992, p.317.
top1nota2
Così Carraro, La mediazione, Padova, 1960, p.299.
top2nota3
Cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.666. Ricorre invece un'ipotesi diversa allorché ciascuna parte si avvalga di un proprio mediatore: in tal caso il diritto alla provvigione per ciascun intermediario sorge solo nei confronti del proprio cliente (Ponzanelli-Bonella, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, Aggiornamento 1991-2001, Libro II, Torino, 2002, p.1265).
top3nota4
Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1996, p.406.
top4Bibliografia
- CARRARO, La mediazione, Padova, 1960
- FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
- PONZANELLI- BONETTA, Comm. cod. civ. , Torino, II, 2002
- VISALLI, La mediazione, Padova, 1992