Cass. Civ., sez. III, n. 15484/2008. Pluralità di mediatori e diritto alla provvigione.

In materia di mediazione, l'art. 1758 c.c. non ha carattere di disposizione speciale rispetto al precedente art. 1755, per cui, anche quando la conclusione dell'affare sia stata determinata dall'attività intermediatrice di più persone, soggetto obbligato al pagamento della provvigione è sempre e soltanto ciascuna delle parti tra le quali è stato concluso l'affare, mentre la pluralità dei mediatori comporta, data la divisibilità dell'obbligazione, l'applicazione della regola di cui all'art. 1314 c.c.; pertanto, poiché ciascuno dei mediatori, ai sensi del citato art. 1758 c.c., ha diritto ad una quota della provvigione, l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, salvo che sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel qual caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori e gli altri hanno azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte.

Commento

La natura non solidale del credito vantato dai plurimi mediatori che abbiano intermediato la conclusione di un affare implica alcune rilevanti conseguenze.
Anzitutto il pagamento eventualmente effettuato dall'intermediato dell'intero compenso ad uno soltanto dei mediatori non determina il venir meno del credito in capo agli altri mediatori. Secondariamente non si dà azione di rivalsa ai mediatori che non abbiano percepito il compenso nei confronti di colui che l'abbia percepito (indebitamente) per l'intero.

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